Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione ingiustificata e sanzione pecuniaria; (ii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e controversia non soggetta a mediazione obbligatoria; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione ad intimazione di licenza per finita locazione e parte onerata; (iv) telecomunicazioni, produzione verbale di conciliazione e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e natura del termine assegnato dal giudice; (vi) negoziazione assistita, domanda condanna al pagamento di somma inferiore ai 50.000 euro e condizione di procedibilità; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata.
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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 27 agosto 2021, n. 13846
La pronuncia riafferma la statuizione di condanna pecuniaria inflitta dal giudice a norma dell’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 a carico della parte costituita in giudizio che, omettendo di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria, si sia limitata a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione adito la decisione di non partecipare allo stesso illustrandone eventualmente anche le ragioni.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Verbania, Sezione civile, sentenza 9 settembre 2021, n. 344
La decisione ha cura di precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione sussiste a carico di parte opposta solo ove la pretesa creditoria azionata in via monitoria rientri nel novero delle liti riconducibili a materie soggette alla mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 22 settembre 2021, n. 1284
La sentenza afferma l’improcedibilità dell’opposizione avverso l’intimazione di licenza per finita locazione proposta nei confronti del conduttore opponente ove quest’ultimo non abbia ottemperato all’onere di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine assegnato dal giudice e posto dal medesimo espressamente a suo carico.
CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI - Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 25 settembre 2021, n. 7691
La decisione, resa in controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni, afferma che l’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improcedibilità dell’azione deve ritenersi assolto se, prodotto da parte della società di telecomunicazioni un verbale di conciliazione ad esito negativo non contenente l’oggetto della procedura ed i relativi motivi, non essendo stata prodotta l’istanza, la controparte, alla quale è opposto, abbia nello specifico omesso di contestarlo o comunque di allegare che il verbale medesimo si riferiva ad diversa vertenza.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 1467
La decisione aderisce all’indirizzo incline a ritenere che il termine assegnato dal giudice allo scopo di integrare la condizione di procedibilità mancante, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, abbia natura ordinatoria, con la conseguenza che la condizione deve ritenersi comunque integrata ogni qual volta il procedimento di mediazione sia espletato, ancorché tardivamente, nel corso del giudizio.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Genova, Sezione V civile, sentenza 22 ottobre 2021, n. 2305
La pronuncia afferma che, in tema di negoziazione assistita, non è soggetta alla condizione di procedibilità la domanda attorea la quale non abbia ad oggetto in via esclusiva la condanna al pagamento di somma inferiore ai 50.000 euro.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 25 ottobre 2021, n. 1908
La pronuncia riafferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il procedimento di mediazione ricade sul creditore opposto, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non si attivi, la condizione di procedibilità della domanda monitoria non può dirsi realizzata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A.D.R. - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Partecipazione al procedimento - Invio comunicazione scritta al mediatore illustrando le ragioni della mancata partecipazione all’incontro - Assenza ingiustificata - Configurabilità - Conseguenze sanzionatorie nel giudizio di merito - Individuazione e fondamento. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condotta della parte che, omettendo di recarsi al primo incontro del procedimento, si limiti a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010. Infatti, lo spirito della richiamata norma depone nel senso che, in sede di svolgimento del procedimento di mediazione, la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. Equivarrebbe, pertanto, a tradire l’intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall’ordinamento giuridico (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice capitolino, pur respingendo le domande attoree, ha condannato l’istituto di credito convenuto al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo di quest’ultimo al procedimento di mediazione obbligatoria).
• Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 27 agosto 2021, n. 13846 - Giudice Colazingari
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Pretesa creditoria azionata relativa a controversia non soggetta a mediazione obbligatoria - Onere a carico di parte opposta di avviare il procedimento a pena di improcedibilità del giudizio - Insussistenza. (Cc, articolo 1655; Cpc, articoli 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione sussiste a carico di parte opposta quando la pretesa creditoria azionata in via monitoria possa farsi rientrare tra le liti riconducibili a materie soggette alla mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, relativo a pretese creditorie riconducibili ad un appalto tra privati, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente a motivo dell’omesso avvio del procedimento di mediazione ad opera di controparte opposta, atteso che il rapporto sotteso al credito azionato non era riconducibile ad alcuna delle controversie ascrivibili alle materie previste dall’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010).
• Tribunale di Verbania, Sezione civile, sentenza 9 settembre 2021, n. 344 - Giudice Nov i
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Materie - Locazione - Intimazione di licenza per finita locazione - Giudizio di opposizione - Onere di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine assegnato dal giudice - Inottemperanza da parte dell’opponente espressamente onerata - Improcedibilità. (Cpc, articoli 657 e 665D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, è improcedibile l’opposizione avverso l’intimazione di licenza per finita locazione proposta nei confronti dell’opponente ove quest’ultima non abbia ottemperato all’onere di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine assegnato dal giudice e posto dal medesimo espressamente a suo carico, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, il giudice, pronunciato il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ. e disposto il mutamento del rito, aveva assegnato il termine per l’introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, fissando l’udienza ex art. 420 cod. proc. civ. con assegnazione del termine per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi; essendo stata espressamente onerata in tal senso, specifica la decisione in epigrafe, la parte conduttrice avrebbe dovuto effettuare una valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di proporre la domanda di avvio, tenendo conto dei possibili effetti sia sostanziali che processuali).
• Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 22 settembre 2021, n. 1284 - Giudice Bonacchi
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Procedimento civile - Conciliazione - Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione - Produzione da parte della società di telecomunicazioni di verbale di conciliazione ad esito negativo non contenente l’oggetto della procedura e i relativi motivi - Omessa contestazione della controparte - Procedibilità della domanda. (Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, l’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improcedibilità dell’azione deve ritenersi assolto se, prodotto da parte della società di telecomunicazioni un verbale di conciliazione ad esito negativo pur non contenente l’oggetto della procedura ed i relativi motivi non essendo stata prodotta l’istanza, la controparte, alla quale lo stesso è opposto, abbia nello specifico omesso di contestarlo o comunque di allegare che il verbale medesimo si riferiva a diversa vertenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture inerenti a servizi telefonici in forza di contratto “inter partes”, il giudice adito, nel disattendere l’eccezione d’improponibilità o improcedibilità dell’azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione sollevata da parte opponente, ha inoltre rilevato comunque l’insussistenza del predetto obbligo di esperire il tentativo di conciliazione versandosi in ipotesi domanda azionata in via monitoria).
• Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 25 settembre 2021, n. 7691 - Giudice Riccardi
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Presentazione domanda di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Natura ordinatoria - Principio enunciato in sede di giudizio di opposizione a procedimento di intimazione di sfratto per morosità. (Cpc, articolo 658; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine assegnato dal giudice allo scopo di integrare la condizione di procedibilità mancante, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ha natura ordinatoria, con la conseguenza che la condizione deve ritenersi integrata ogni qual volta il procedimento di mediazione sia espletato, ancorché tardivamente, nel corso del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dall’intimata a motivo che l’intimante aveva introdotto il procedimento di mediazione oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice).
• Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 1467 - Giudice Cosentino
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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro - Proposizione in via non esclusiva - Condizione di procedibilità - Operatività - Esclusione. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, pone, quale condizione di procedibilità, l’invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita per “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Ne consegue che non è soggetta alla predetta condizione di procedibilità la domanda attorea la quale non abbia ad oggetto in via esclusiva la condanna al pagamento di somma inferiore ai 50.000 euro (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per violazione della dell’art. 3 del predetto decreto-legge n. 132 del 2014 sollevata dalla società convenuta in quanto parte attrice aveva proposto, unitamente alla domanda di condanna al pagamento di somma inferiore ai 50.000 euro, anche quella di condanna alla cessazione dell’utilizzazione esclusiva di denominazione/marchio nel settore sportivo calcistico).
• Tribunale di Genova, Sezione V civile, sentenza 22 ottobre 2021, n. 2305 - Presidente Tuttobene - Giudice estensore Giordano
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di avviare il procedimento - Grava sull’opposto - Inottemperanza - Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il procedimento di mediazione ricade sul creditore opposto, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non si attivi, la condizione di procedibilità della domanda monitoria non può dirsi realizzata con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, anche se l’azione deve considerarsi improcedibile, resta pur sempre impregiudicata la facoltà per il creditore di instaurare un nuovo giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito (Nel caso di specie, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile il procedimento per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato l’opposto alla refusione delle spese di lite in favore della controparte in ragione del criterio della soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
• Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 25 ottobre 2021, n. 1908 - Giudice Collu

