Albo scontato o gratis per l’avvocato che ha la 104
Il Consiglio nazionale forense chiarisce che i Consigli dell’Ordine hanno piena discrezionalità nel ridurre o esonerare dal pagamento della quota di iscrizione gli avvocati beneficiari della legge 104/1992, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio
Può scattare l’esonero totale o parziale dal pagamento della quota di iscrizione all’albo per l’avvocato che ha la 104. È quanto si ricava dal parere n. 45/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicato il 25 settembre sul sito del Codice deontologico.
Il quesito
A chiedere chiarimenti al Cnf è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, il quale ha formulato un quesito in merito alla possibilità di prevedere l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione all’albo, ovvero il suo pagamento in forma ridotta, in favore degli iscritti titolari di benefici e agevolazioni riconosciuti dalla legge n. 104/1992.
Il parere del Cnf
Con il parere in parola, il Cnf ha preliminarmente richiamato l’articolo 29, commi 3 e 4, della legge professionale forense (l. n. 247 del 2012). In base a tale disposizione, la determinazione dell’ammontare del contributo di iscrizione rientra nella piena discrezionalità dei Consigli dell’Ordine, con l’unico vincolo che l’entità dei contributi sia fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.
Pertanto, ha precisato il Consiglio, “il dubbio di cui al quesito si risolve integralmente entro la sfera di azione discrezionale del COA richiedente, che può adottare determinazioni in materia, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione”.