Alle Sezioni Unite la questione se per il corpo del reato il decreto di sequestro può essere «sintetico»
Va rimessa alle sezioni Unite la questione se, per le cose che costituiscono “corpo di reato”, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico e immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti . Lo ha deciso la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 25 gennaio 2018 n. 3677.
L'ordinanza di rimessione, nel sollecitare un nuovo intervento delle sezioni Unite, ritiene di non condividere il principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza delle sezioni Unite, 28 gennaio 2004, Ferazzi, evidenziando come, se anche per il corpo del reato, sia necessaria una motivazione sulle esigenze probatorie che con il sequestro si intendono soddisfare, tale motivazione, tuttavia, possa essere sviluppata con formula sintetica, quando la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico e immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono.
Ciò che si verifica, ad esempio, in materia di violazioni edilizie, rispetto alle quali non è dubbio non solo che l'immobile abusivo costituisca corpo del reato, ma anche che l'immobile sequestrato per l'abuso presenta quale connotato ontologico e immanente, di immediata evidenza, la finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.
In questa prospettiva, secondo l'ordinanza di rimessione, la sintetica motivazione ben potrebbe essere soddisfatta, in caso di convalida da parte del pubblico ministero di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, anche da un decreto di convalida apposto in calce al sequestro della polizia giudiziaria che pur si limiti a indicare gli articoli di legge per i quali si intende procedere e nell'ambito dei quali i fatti descritti nel verbale possono essere ascritti; mentre un onere di motivazione proporzionalmente più aggravato sarà imposto solo nei casi in cui l'atto della polizia giudiziaria non sia sufficientemente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento. In questa prospettiva, la motivazione del sequestro del corpo di reato, secondo il ragionamento dell'ordinanza, più che sulla sussistenza delle esigenze probatorie idonee a giustificare il provvedimento cautelare, dovrebbe svilupparsi principalmente sulla configurabilità della res quale corpo di reato, attraverso cioè l'accertamento della presenza del rapporto di “immediatezza”, descritto dall'articolo 253, comma 2, del Cpp, tra la res e l'illecito (sono “corpo di reato” le cose “sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”).
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 25 gennaio 2018 n. 3677