Amministrativo

Allestimenti museali, il TAR di Bologna ridimensiona il perimetro della tutela autorale

Si riaccende il dibattito sul ruolo creativo dell’allestimento museale e sulla linea di confine tra architettura, design e opera d’arte

di Elisabetta Berti Arnoaldi*

Con la sentenza del 22 ottobre 2025, il TAR Emilia-Romagna si è espresso su un tema da tempo dibattuto: la possibilità di riconoscere una piena tutela autorale agli allestimenti museali.

L’occasione è stata offerta dal contenzioso riguardante il Museo della Storia di Bologna, ospitato nell’Antico Palazzo Pepoli, che racconta il percorso culturale e sociale della città dalle origini etrusche all’età contemporanea.

L’allestimento del museo, affidato a un architetto e designer di fama internazionale e completato da un progetto grafico firmato da un noto professionista italiano, era stato nel 2024 dichiarato protetto come opera d’autore dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il TAR, tuttavia, ha successivamente annullato tale riconoscimento, ritenendo che la struttura dinamica e modificabile dell’allestimento – soggetta a integrazioni, rinnovamenti e installazioni temporanee – impedisca di individuare con certezza un nucleo creativo stabile da tutelare ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Questa impostazione solleva diversi interrogativi. La stessa Soprintendenza, nel provvedimento poi annullato, aveva sottolineato come l’allestimento museale possa essere assimilato alle opere dell’architettura per le quali la legge sul diritto d’autore dispone la protezione pur prevedendone, e regolandone, le relative trasformazioni. Del resto, gli articoli 4 e 18 della legge sul diritto d’autore estendono la protezione alle elaborazioni e modifiche dell’opera originaria, riconoscendo una continuità nel processo creativo.

Non mancano, inoltre, precedenti giurisprudenziali di rilievo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8433/2020, ha riconosciuto la tutela autorale al layout interno di un concept store, qualificandolo come opera architettonica per la sua originalità e combinazione di elementi estetici e funzionali.

Un principio che, mutatis mutandis, può essere richiamato anche per gli spazi museali, dove l’allestimento svolge una funzione narrativa e simbolica non dissimile.

Resta da capire se la decisione del TAR sarà oggetto di appello.

In ogni caso, il tema potrebbe presto giungere al Consiglio di Stato, che già nel 2025 (sentenza n. 3575/2025) ha ribadito come gli allestimenti museali e gli spazi espositivi possano godere di una tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali. Il Consiglio ha infatti riconosciuto l’interesse pubblico alla conservazione della loro integrità formale – comprese prospettive, luce e impianto visivo – elementi che costituiscono la cifra architettonica di ogni progetto espositivo.

La pronuncia del TAR bolognese, pur ridimensionando il perimetro della tutela autorale, riaccende dunque il dibattito sul ruolo creativo dell’allestimento museale e sulla linea di confine tra architettura, design e opera d’arte. Un tema destinato a rimanere centrale nel dialogo tra diritto e cultura, alla ricerca di nuovi equilibri tra tutela dell’autore e valorizzazione del patrimonio espositivo.

________

*Partner, Sena & Partners

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©