Amministrativo

Aree idonee: sopravvenienze normative e disciplina del regime transitorio tra Dl Energia e correttivo al TU FER

In applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 15 del TU FER, le disposizioni del d. lgs.n. 199/2021 continuano ad essere applicate in automatico nei procedimenti amministrativi in corso, salvo che il proponente manifesti la volontà di optare per l’applicazione della nuova disciplina

di Paola Bologna*

Negli ultimi dieci giorni, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due attese novelle normative incidenti in modo importante sulla disciplina dei regimi amministrativi per l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il correttivo al TU FER, adottato con d.lgs. n. 178/2025 che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2025 ed il c.d. DL Energia, adottato con DL n. 175/2025, in vigore dal 22 novembre scorso.

Uno degli aspetti più dibattuti e controversi sin dall’immediatezza della pubblicazione in Gazzetta dei due provvedimenti, è quello della regolazione delle c.d. aree idonee e della lamentata carenza (denunciata da molti dei commentatori) di un regime transitorio a salvaguardia dei procedimenti autorizzatori attualmente in corso.

La previsione di un regime transitorio è un tema fondamentale per gli operatori del settore, dal momento che costituisce lo strumento che il legislatore utilizza per superare il principio ordinamentale del “tempus regit actum”, riconosciuto dal nostro ordinamento come una sorta di norma di chiusura, posta a tutela del principio generale della certezza del diritto.

In altre parole, nel caso di un provvedimento normativo che modifica un provvedimento normativo precedente, il principio del “tempus regit actum” sopperisce alla carenza dell’esplicita previsione di un regime transitorio, imponendo l’applicazione delle nuove norme anche alle fattispecie amministrative non ancora definite (tra le quali si annoverano i procedimenti autorizzatori non ancora conclusi con il rilascio del provvedimento richiesto), attribuendo in questo modo certezza e stabilità al sistema regolatorio.

La giurisprudenza sul punto risulta granitica nell’affermare la necessaria applicazione del principio del “tempus regit actum” anche con riferimento ai procedimenti amministrativi volti al rilascio di autorizzazioni per impianti FER (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.7052 del 16 novembre 2020, laddove richiama come precedente vincolante la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 20 novembre 1972 secondo cui “quando dopo una pronuncia giurisdizionale di annullamento di un diniego, la situazione sulla quale l’autorità deve provvedere sia sostanzialmente cambiata, è sulla base della nuova situazione che l’autorità deve provvedere, altrimenti l’attività amministrativa, esercitata su nuovi presupposti di fatto diversi da quelli prima considerati, potrebbe trovarsi in contrasto con l’interesse pubblico, che non può che essere attuale”).

Nel caso delle previsioni in materia di aree idonee contenute nelle due novelle in esame, il regime transitorio è previsto e risulta disciplinato in modo molto chiaro. La norma cardine è l’art. 15 del d.lgs.n.190/2024, non modificata dal correttivo. In particolare, il comma 2 stabilisce che “a far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”. A questa si aggiunge, con riferimento al tema aree idonee,l’art. 2 comma 1 lett. p) del d.l.n. 175/2025 che modifica l’allegato D lettera p) del d.lgs.n. 190/2024, includendo tra le disposizioni abrogate dal TU FER anche le disposizioni di cui agli art. 20-21-22, nonché tutti i commi dell’art. 18 e 23 del d.lgs. n. 199/2021 precedentemente esclusi dal novero delle abrogazioni.

Leggendo in modo combinato le due norme, appare evidente che (in applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 15 del TU FER) le disposizioni del d. lgs.n.199/2021 (che individuavano le aree idonee ex lege) continuano ad essere applicate in automatico nei procedimenti amministrativi in corso (intesi come quelli in cui il controllo sulla completezza documentale del progetto presentato risulti completata prima dell’entrata in vigore della novella), a meno che il proponente manifesti la propria volontà di optare per l’applicazione della nuova disciplina introdotta al riguardo dal TU FER, come novellato dal d.l. n. 175/2025.

Il regime transitorio disciplinato dall’art. 15 cit. risulta chiaro anche sotto il profilo del riferimento all’individuazione del momento in cui è stata verificata la completezza della documentazione prodotta dal proponente a corredo del progetto. Ciascun procedimento amministrativo correlato al rilascio delle autorizzazioni all’installazione/esercizio di impianti FER compresa la fase delle valutazioni di impatto, infatti, risulta regolamentato in maniera precisa e puntuale anche con riferimento ai tempi ed ai modi per l’effettuazione della citata verifica di completezza.

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*Avv. Paola Bologna, Counsel Eversheds Sutherland per il Dipartimento di Diritto Amministrativo

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