Nel consentire il subentro nel contratto a seguito dell’annullamento della gara, il giudice amministrativo può disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara. Milita in tal senso l’articolo 122 del codice dei contratti pubblici che ha attribuito al giudice amministrativo «il potere di...

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