Appello, l’Adunanza plenaria amplia i casi di rimessione degli atti al giudice di I grado
Su rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stato affermato il principio di diritto secondo cui la nullità della decisione che afferma l’inammissibilità del ricorso obbliga alla rimessione
Il massimo consesso amministrativo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento in appello di una decisione di primo grado che per errore abbia dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse obbliga il giudice di secondo grado a rimettere la causa davanti al Tar per consentire lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Di fatto l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 16/2024, ha ampliato le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado nei casi in cui la decisione di quest’ultimo sia dicharata nulla a seguito di impugnazione.
Una vera e propria ulteriore ipotesi di applicazione dell’articolo 105, comma 1, del Codice del processo amministrativo, che prevede appunto la regressione al giudizio di primo grado in alcuni casi di pronunciamento di nullità della sentenza di primo grado, quale la sua palese erroneità nell’escludere la legittimazione o l’interesse ad agire della parte. In effetti la norma parla esplicitamente di annullamento di decisioni assunte in violazione del diritto di esercizio della difesa o del rispetto delle regole del contraddittorio. Il testo del comma 1 recita esattamente:
“1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio.”.
La decisione assunta in base al rinvio pregiudiziale dei giudici siciliani detta il seguente principio di diritto in ordine alle ipotesi di nullità della sentenza: “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
Questa la risposta al quesito posto dal Cgars al fine di dirimere una vicenda processuale in cui era appunto emerso l’errore del giudice di primo grado che aveva negato la titolarità dell’azione a un ricorrente. E dove il giudice di appello si domandava se la causa dovesse essere rimessa. Al fine di garantire comunque due gradi pieni di cognizione invece del solo grado di appello in cui preliminarmente venga acclarata la nullità della decisione impugnata che d fatto aveva impedito il giudizio di merito di primo grado.
Il quesito esplicitamente domandava: “se l’annullamento della sentenza di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, disvelando che l’omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque una ‘lesione del diritto di difesa’ del ricorrente – lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal giudice d’appello – non determini la necessità di rimettere la causa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado: e ciò, quantomeno, allorché la declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, nella sua interezza, sia avvenuta ex ante e a prescindere dall’esame, seppur parziale, dei motivi dedotti dalla parte”.
L’ordinanza di rimessione ha appuntato l’attenzione del Consiglio di Stato sul rilievo che un precedente principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 10, 11 e 15 del 2018) affermava che, in caso di erronea pronuncia di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato non deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Cpa ma esamina, per la prima volta, nel merito la controversia.
Ed è proprio l’espresso dubbio su tale principio che ha determinato il rinvio pregiudiziale con cui i giudici rimettenti hanno espresso di non condividerlo integralmente sollecitandone una rimeditazione, limitatamente al caso in cui la declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità), del ricorso, nella sua interezza, abbia precluso l’esame, seppur parziale, dei motivi dedotti dalla parte.