Ai sensi dell'art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Cosi il Cgars con sentenza 477/2025

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Sezione giurisdizionale - Sentenza 10 giugno 2025 n. 477 - Presidente de Francisco; Relatore Francola; Pirozzo contro Tubiolo e altro

LA MASSIMA

Procedimento amministrativo - Opposizione di terzo - Legittimazione - Giudizio - Mancata partecipazione - Sentenza - Lesività - Soggetti - Individuazione.

Ai sensi dell'art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca a una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Quindi, in termini positivi, la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: i) ai controinteressati pretermessi; ii) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); iii) ai controinteressati non facilmente identificabili; iv) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione). In termini negativi, l'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia; possono agire solo coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce.

Il versante processuale del peculiare rito amministrativo, riformato e riordinato in uno specifico codice nel 2010, continua ad affinarsi anche grazie all'opera della giurisprudenza e della dottrina, beneficiando del fatto che spesso quest'ultima sia in prevalenza composta degli operatori del processo.

Inquadramento

In tale contesto, l'ampliamento della sfera di tutela garantita dalla giustizia amministrativa e dei relativi meccanismi di tutela comporta il possibile coinvolgimento di un maggior numero di soggetti...

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