Professione e Mercato

Avvocati: il corso in criminologia non vale per i crediti formativi

Il Consiglio nazionale forense precisa che i corsi di criminologia non rientrano automaticamente nella formazione obbligatoria degli avvocati

di Marina Crisafi

La semplice frequenza ad un corso universitario non vale ai fini dei crediti formativi degli avvocati. E’ quanto emerge dal parere n. 58/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicato il 12 novembre scorso sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito del COA di Perugia.

Il quesito del Consiglio dell’Ordine di Perugia

Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati umbro ha chiesto al CNF di sapere “se possa essere annoverata – tra le attività formative – la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia)”.

La risposta del CNF

Nel rispondere, il Consiglio ha rammentato preliminarmente che “le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento n. 6/2014”.

E tra queste, ha aggiunto il CNF, “non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto”, fatta eccezione per gli “esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento”.

Pertanto, la mera frequenza di corsi universitari comuni, anche se pertinenti alla professione forense, non è sufficiente ad attribuire crediti formativi.

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