Civile

Avvocati, se il credito Inps è pignorato da terzi l’esecuzione non si ferma fino all’assegnazione

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28984/2025, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

Il pignoramento del credito dell’Inps, nei confronti di un avvocato, da parte di terzi, creditori dell’istituto, non blocca automaticamente l’esecuzione contro il professionista. L’Inps, infatti, continua ad avere diritto ad agire finché quel credito non viene “assegnato” dal giudice a qualcun altro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28984/2025, affermando un principio di diritto.

Il caso era quello di un legale che aveva subito presso il suo studio un pignoramento da parte dell’istituto di previdenza per un credito scaturente da una sentenza. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione all’esecuzione, dichiarato improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi e liberato dal vincolo del pignoramento una scrivania e due sedie. La Corte di appello ha confermato. Secondo la ricorrente gli ulteriori pignoramenti da parte di terzi creditori dell’Inps avvenuti avrebbero reso indisponibile la somma di cui l’istituto era creditore nei suoi confronti. Ne sarebbe derivata l’improseguibilità della prima procedura esecutiva

Per la Sezione lavoro il ricorso è infondato. Il pignoramento eseguito dall’Inps, spiega la Corte, ricade su beni della ricorrente, rimasta inadempiente. I pignoramenti a istanza dei terzi, invece, hanno a oggetto il credito vantato dall’Inps nei confronti della debitrice. Le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è l’attuale ricorrente nella prima e l’Inps nelle altre. Pertanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera dei creditores creditoris, del credito vantato dall’INPS verso il debitor debitoris, non può venire meno la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest’ultimo - ivi compresi pure i beni mobili pignorati dall’INPS - a garanzia delle sue obbligazioni verso l’ente pubblico.

Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare, da soli, il venire meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l’una e l’altra vengono meno, invece, soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

In definitiva, per la Suprema corte: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può o proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del creditor creditoris il quale, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso o in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.. In particolare, il debitor debitoris non può contestare l’azione del suo creditore sostenendo che sarebbe sorto un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva”.

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