Banca Etruria, la Cassazione accoglie i ricorsi della Consob contro i vertici
Per la Suprema corte, ordinanze nn. 13019; 13104;13105; 13106; 13108 e 13110 pubblicate oggi, le sanzioni non erano tardive; giudizio da rifare
Nuovo processo per gli ex vertici della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Le sanzioni irrogate (nel luglio 2017) dalla Consob per “carenze informative nel prospetto per l’offerta di azioni” (del 7 giugno 2013), non erano tardive in quanto soltanto nel maggio 2016 la Consob aveva ricevuto dalla Banca d’Italia l’esito dei rilievi ispettivi condotti da via Nazionale nel 2013. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze (nn. 13019; 13104;13105; 13106; 13108 e 13110) pubblicate oggi, con le quali ha accolto i ricorsi dell’organismo di vigilanza contro le decisioni della Corte di appello di Firenze che, nel 2019, ritenendo tardiva l’instaurazione della procedura sanzionatoria, in quanto iniziata solo nel 2016 (in violazione del termine di 180 giorni fissato dal Tuf), aveva annullato le delibere sanzionatorie emesse nei confronti del presidente della banca e membro del comitato esecutivo (80mila euro); del Direttore generale (80mila euro) e di quattro consiglieri di amministrazione (30mila euro ciascuno).
Secondo la Corte di merito la documentazione che la Banca aveva inviato nel maggio 2013 (arricchita nel febbraio 2014) metteva la Commissione nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo. In tal modo, osserva la Cassazione, si omette però la “circostanza decisiva, ossia che Consob aveva acquisito copia dei ‘rilievi ispettivi’ riferiti alle verifiche condotte dalla Banca d’Italia nel periodo marzo-settembre 2013 e alle note di Banca d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla Consob, nell’ambito delle indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla Banca”. Inoltre, si doveva considerare che Consob aveva proceduto “a una propria attività di indagine ulteriore, iniziata nel dicembre 2015 con l’invio di una prima richiesta di dati e notizie alla nuova Banca”. Pertanto, solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte della Consob, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dal primo comma dell’articolo 195 del Tuf.