Penale

Brevi riflessioni in ordine alle Linee guida per trattare gli aspetti penali della Relazione ex art. 33 L.F.

Vademecum per la disciplina degli aspetti penali della Relazione ai sensi dell'art.33 L.F.

di Fabrizio Ventimiglia e Roberta Zorloni


La Procura di Milano ha diffuso il proprio vademecum per meglio disciplinare gli aspetti penali della relazione ai sensi dell'art. 33 L.F.. Per la stesura del provvedimento è stata composta una commissione che, sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento Crisi d'impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni, specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.

Le linee guida sono rivolte al curatore fallimentare ("mutatis mutandis", anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato preventivo) e verranno periodicamente aggiornate, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno alla Commissione dai magistrati del Tribunale e della Procura, ma soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.


Nell'introduzione delle linee guida viene sottolineato come la relazione ex art. 33 L.F., oltre ad essere destinata al Tribunale, sia un atto di particolare interesse per il Pubblico Ministero, in quanto, "costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali".

È, quindi, essenziale che tale relazione contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici.
Scopo precipuo di tali linee guida è, dunque, quello di uniformarne il contenuto e indirizzare i curatori su cosa e quali dati i destinatari del documento, e quindi, in particolar modo, i Pubblici Ministeri, necessitano al fine di agevolare l'individuazione dei reati.

Una relazione ex art. 33 L.F. redatta secondo uno schema standard, nel rispetto dei principi di completezza, snellezza e precisione costituisce, infatti, un indispensabile strumento per agevolare le indagini penali e il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della Procedura e, per essa, del ceto creditorio.

Le linee guida dunque, oltre a prevedere uno schema standard, suggeriscono o meglio richiedono un metodo di redazione, rappresentando un valido aiuto per i professionisti chiamati a predisporre la relazione ex art. 33 L.F..

Di particolare interesse è il richiamo delle linee guida dato dalla Procura in cui si ricorda che "se al curatore non spetta il giudizio sulla sussistenza del reato, spetta tuttavia il compito di fornire al P.M. una traccia, una pista […]". Tale chiarimento, che era auspicabile, fuga qualsiasi dubbio sull'interpretazione del ruolo che deve assumere il curatore: il richiamo a tale condotta si fonda sul dovere del curatore che, quale pubblico ufficiale, deve informare il procuratore dei fatti penalmente rilevanti che ha conosciuto nell'esercizio della sua funzione. Quindi, dinanzi alla qualificazione del reato che spetta solo al P.M., rimane l'obbligo di denuncia del fatto da parte del curatore.

* Studio Legale Ventimiglia

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