La Corte Ue ha precisato, con la sentenza depositata il 21 marzo nella causa C-76/23, Cobult, che, a seguito della cancellazione del volo decisa da un vettore aereo, quest’ultimo può offrire due modalità di rimborso - buono di viaggio o rimborso pecuniario - a condizione che il passeggero sia adeguatamente informato, non abbia ulteriori oneri se opta per il rimborso pecuniario e presti un consenso informato

Corte di giustizia dell’Unione europea - Sezione III - Sentenza 21 marzo 2024 - Causa C-76/23 - Commento Presidente Jürimäe; Relatore Gavalec; Avvocato generale Pitruzzella; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), con decisione del 2 gennaio 2023, nel procedimento Cobult UG contro TAP Air Portugal SA

Le modalità di rimborso devono essere comunicate in modo chiaro al passeggero che, sempre più spesso, è alle prese con cancellazioni dei voli dovute, di frequente, a non meglio specificate ragioni operative. Di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea, a conferma del fatto che le regole Ue non sempre sono chiare, è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in ...

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