Civile

Cartella notificata al convivente senza informativa

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di Francesco Falcone

Nel caso in cui la cartella di pagamento, spedita a mezzo raccomandata a/r, venga consegnata a un familiare convivente, non va inviata al contribuente la raccomandata informativa in quanto alla notifica della cartella di pagamento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle degli atti giudiziari. A dirlo è stata la Ctr Lombardia con la sentenza 166/22/2017 (presidente Gravia, relatore Piombo).

Un contribuente ha impugnato una serie di cartelle di pagamento delle quali era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo, eccependo - tra i vari motivi di ricorso - la mancata notifica. La Ctp di Milano ha rigettato il ricorso in quanto le raccomandate delle cartelle risultavano essere state ricevute da «familiare e/o moglie convivente».

Il contribuente ha proposto appello, eccependo che non essendo state consegnate a lui personalmente per il perfezionamento della notifica sarebbe occorso l’invio della raccomandata informativa.

La Ctr ha rigettato l’appello richiamando il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 12083/2016 in base alla quale in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita (articolo 26 Dpr 602/73) mediante invio diretto da parte del concessionario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che si applicano, invece, alla notifica degli avvisi di accertamento.

Anche la Corte costituzionale è intervenuta sul tema. La Consulta ha effettuato un vero e proprio percorso a tappe iniziato con la sentenza 3/2010, proseguito con l’ordinanza 63/2011 e conclusosi con la sentenza 258/2012. Per la Corte l’illegittimità costituzionale è derivata dal fatto che nell’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario, ovvero nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura penale, la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento.

Per l’accertamento, infatti, si applicano le modalità previste dall'articolo 140, improntate al criterio dell’effettiva conoscibilità dell'atto e per le quali per il contribuente i 60 giorni decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si da avviso dell'affissione o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione (sentenza 3/2010);

Per la cartella, invece, il terzo comma (corrispondente all'attuale vigente quarto comma) dell'articolo 26 prevede che la notifica si ha per perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune.

Questa evidente diversità di disciplina di una medesima situazione, non suffragata da alcuna ratio, ha portato la Consulta (sentenza 258/12) a riscontrare la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Allo stesso modo, sempre sulla base del principio di effettività conoscibilità dell’atto, si auspica un ulteriore intervento della Consulta che preveda l’obbligo della raccomandata informativa anche per la notifica delle cartelle.

Ctr Lombardia 166/22/2017

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