Civile

Limiti di redazione dell’atto, gli orientamenti dei Tribunali di Marsala e Crotone

La crescente attenzione al rispetto dei limiti dimensionali e alla sintesi degli atti processuali evidenzia una tendenza verso una <b><i>“difesa a lunghezza limitata”</i></b>, che rischia di comprimere il diritto delle parti a esplicitare in modo articolato le proprie ragioni

Male Judge lawyer In A Courtroom Striking The Gavel on sounding block.

di Luigi Viola*

Con la riforma c.d. Cartabia è stato innovato l’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esigendo, tra le altre cose, il rispetto di “limiti di redazione dell’atto”.

Tale inciso è stato interpretato in senso quantitativo e non qualitativo. La violazione non determina invalidità, ma incide sulle spese del processo.

In particolare, per ciò che qui interessa, il comma 5 recita così:

“Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.

Orientamento del Tribunale di Marsala (spese compensate)

Nella pronuncia del Tribunale di Marsala (Sentenza n. 220 del 24 aprile 2025), il giudice ha affrontato un caso in cui l’atto introduttivo del giudizio risultava eccessivamente lungo e ridondante.

L’art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. Tale precetto è connesso all’obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento.

La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l’esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all’art. 46 disp. att. c.p.c. il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.

L’atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell’atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.

Orientamento del Tribunale di Crotone (spese compensate per un terzo)

Un approccio simile emerge nella sentenza del Tribunale di Crotone (Sentenza n. 118 del 26 febbraio 2025).

In questo caso, la parte convenuta, pur risultando vittoriosa, aveva depositato note difensive di ben 65 pagine, caratterizzate da ripetizioni di argomentazioni già esposte e dall’assenza di una giustificazione sostanziale per il superamento dei limiti dimensionali.

Stante l’art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l’art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell’atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo, le spese vengono compensate per un terzo.

Conclusioni sul diritto di difesa a lunghezza limitata

Le sentenze analizzate, pur perseguendo l’obiettivo di un processo più snello e ordinato, sollevano interrogativi sul diritto di difesa e sulla sua concreta attuazione.

La crescente attenzione al rispetto dei limiti dimensionali e alla sintesi degli atti processuali evidenzia una tendenza verso una “difesa a lunghezza limitata”, che rischia di comprimere il diritto delle parti a esplicitare in modo articolato le proprie ragioni, mentre la difesa è formalmente inviolabile ex art. 24 Cost.

La compensazione delle spese processuali, pur essendo una sanzione formalmente meno afflittiva rispetto alla dichiarazione di invalidità degli atti, può avere effetti indiretti significativi, scoraggiando gli avvocati dall’approfondire tematiche ritenute più complesse, laddove la spiegazione ne renda la difesa più estesa in termini di lunghezza.

Questo approccio, se da un lato promuove l’efficienza del processo perchè con atti più sintetici, dall’altro rischia di sacrificare la qualità del diritto di difesa, che è un pilastro irrinunciabile del giusto processo.

In un contesto in cui gli avvocati sono chiamati a rispettare criteri di sintesi, la difesa è sempre più subordinata a limiti formali che, in alcuni casi, potrebbero ostacolare la piena rappresentazione degli interessi/diritti delle parti.

In definitiva, il rischio concreto è che si instauri una prassi in cui la forma prevalga sulla sostanza, penalizzando chi, per necessità, deve affrontare questioni complesse che richiedono un’esposizione dettagliata.

La sfida, dunque, è quella di coniugare sintesi ed efficacia senza compromettere la possibilità di difendersi adeguatamente, in modo che il processo rimanga un luogo di Giustizia e non solo di (apparente) efficienza.

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*Avv. Luigi Viola, Studio Legale Viola

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