Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 24 ed il 28 ottobre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali e responsabilità aggravata; (i) deposito ricorso in via telematica ed utilizzo registro diverso da quello degli affari contenziosi; (iii) liquidazione compensi maturati per la difesa nel processo penale e questioni di rito; (iv) declaratoria di incompetenza, natura decisoria e riflessi sulle spese di lite; (v) ricorso per cassazione, mancanza di procura speciale e riflessi sulle spese di lite; (vi) espropriazione presso terzi e pignorabilità del credito al pagamento del prezzo vantato dal promittente venditore; (vii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e vizio di "extrapetizione"; (viii) regolamento di competenza e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI
Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Oggetto – Individuazione – Conseguenze – Revoca del decreto e pronuncia di sentenza di condanna per una somma inferiore a quella ingiunta – Vizio di "extrapetizione" – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 112, 645 e 653)
Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (articolo 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia previdenziale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Inps, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d'appello, nel revocare il decreto ingiuntivo compensando le spese del grado, aveva omesso di condannare controparte per la minor somma riconosciuta come effettivamente dovuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31664; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2017, n. 16859; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 ottobre 2011, n. 20613; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1954).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31913 – Presidente Esposito – Relatore Casciaro

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – Ordinanza relativa – Impugnabilità con il regolamento di competenza – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 42, 44 e 648)
Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'ordinanza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla competenza operando la stessa una mera delibazione al solo fine di decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 giugno 2006, n. 13765; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 giugno 2002, n. 8706; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1974; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 marzo 1998, n. 2862; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 ottobre 1995, n. 10757; Cassazione, sezione civile I, sentenza 9 febbraio 1994, n. 1344).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31931 – Presidente Di Marzio – Relatore Falabella

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