Il risarcimento per il trattenimento illegittimo nei C.I.E va alle Sezioni unite
La Terza sezione civile, ordinanza n. 24588 depositata oggi, ha chiesto se il presupposto è che siano stati previamente esperiti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento
Va alle Sezioni unite la risarcibilità della illegittima proroga del trattenimento dello straniero entrato illegalmente in Italia nei Cie. La Terza sezione civile, ordinanza n. 24588 depositata oggi, ha infatti rinviato al massimo consesso la specifica questione se “il presupposto per potersi configurare un obbligo risarcitorio è che siano stati previamente esperiti tutti i rimedi che l’ordinamento appresta avverso il provvedimento giurisdizionale che si assume foriero di danni”. Per la Suprema corte sul punto “non constano precedenti nella giurisprudenza unionale, né risultano specifici precedenti di legittimità”, inoltre la stessa presenta un “chiaro e rilevante valore nomofilattico ed è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.
Il caso - La vicenda riguarda un cittadino ghanese, trattenuto nel 2010 per quasi sei mesi presso il C.I.E. di Bari a seguito di un decreto di espulsione poi prorogato due volte dal giudice di pace soltanto con un timbro, senza dunque alcun contraddittorio e senza l’audizione dello straniero. Il Tribunale di Roma, nel 2021, riconobbe l’illegittimità delle proroghe e condannò la Presidenza del Consiglio a risarcire l’extracomunitario con circa 20mila euro per danno non patrimoniale. La Corte d’Appello di Roma confermò la decisione nel 2024. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso la Presidente del Consiglio, il Ministero dell’Interno e la Questura sostenendo tra l’altro il mancato esperimento dei rimedi previsti (ricorso per cassazione avverso i decreti di proroga).
Sulle garanzie che devono assistere il trattenimento, quale forma di privazione della libertà personale, la Suprema corte ricorda che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (con la sentenza 8 febbraio 2011, nella causa Seferovic c. Italia) ha affermato che il trattenimento illegittimo determina il diritto a un’equa riparazione. Più di recente (con la sentenza del 6 ottobre 2016 (Richmond Yaw contro Italia), la Corte Edu ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno proprio nel caso della concessione della proroga del termine di trattenimento dello straniero presso il C.I.E. senza che gli fosse stata assicurata la garanzia del contraddittorio.
Tornando al caso affrontato, la Suprema corte osserva che le Pubbliche Amministrazioni ricorrenti non mettono in discussione il principio per cui “è pacifico che lo Stato italiano possa essere chiamato a rispondere per la lesione delle libertà fondamentali riconosciute all’individuo cagionate da provvedimenti giurisdizionali”; ma evidenziano che il resistente ha adito la giurisdizione per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, “solo dopo che erano integralmente spirati i termini delle due concesse proroghe del trattenimento e, dunque, senza aver prima impugnato i due provvedimenti emessi de plano, in assenza della previa audizione, nella presente sede di legittimità”.
Così posta la questione, per i giudici rimettenti non constano precedenti specifici nella giurisprudenza unionale sulla necessità di aver esperito tutti i rimedi per poter chiedere il risarcimento del danno, in quanto la citata sentenza Yaw, pur riferibile al caso di specie, ha a oggetto un’ipotesi in cui la tutela risarcitoria era stata chiesta dopo che il provvedimento di convalida della proroga del trattenimento era stato impugnato ed era stato annullato da questa Suprema Corte.
Saranno dunque le S.U. a chiarire se, per ottenere il risarcimento del danno da illegittimo trattenimento in un C.I.E., sia necessario che lo straniero abbia prima impugnato con ricorso per cassazione i provvedimenti di proroga del Giudice di Pace (che si assumono lesivi perché adottati senza contraddittorio), oppure se il diritto al risarcimento possa essere riconosciuto in virtù della preminente tutela della libertà personale garantita dalla Costituzione, dal diritto UE e dalla CEDU.