Civile

Lo psicologo Asl deve restituire il compenso superiore ricevuto per equiparazione ai medici

Non è legittimato a mantenere il sovracompenso ottenuto in base al provvedimento di equiparazione agli psichiatri solo perché l’annullamento stabilito dal Coreco è stato oggetto di sospensione cautelare nel giudizio amministrativo

di Paola Rossi

La Corte di cassazione con la sentenza n. 24507/2025 ha confermato la decisione del giudice civile che affermava l’obbligo di restituire il sovracompenso ricevuto dallo psicologo del consultorio in base all’equiparazione delle sue prestazioni a quelle dei medici psichiatri, stabilita con provvedimento poi annullato dal Coreco.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso dello psicologo consultoriale che riteneva sussistente la definitività degli effetti a lui favorevoli della sospensione della decisione del Coreco che aveva annullato il provvedimento di equiparazione retributiva. Sospensione decisa dal Tar, ma che - come spiega la Cassazione - non è suscettibile di raggiungere il giudicato cautelare “intangibile” fino a impedire alla sentenza di merito successivamente adottata di dispiegare i propri effetti. E nel caso concreto la decisione di merito aveva, invece, confermato l’annullamento stabilito dal Coreco.

Come chiarisce la Cassazione la misura giurisdizionale della sospensione dell’atto amministrativo ha prettamente natura cautelare e smette di dispiegare i propri effetti una volta che la causa sia stata decisa nel merito. La funzione della sospensione che adotti il giudice amministrativo è solo quella di cristallizzare lo status quo impedendo che la posizione del ricorrente venga incisa dagli effetti del provvedimento impugnato e posto sub iudice.

La Cassazione nega perciò in radice l’affermazione secondo cui la sospensione aveva comportato conseguenze stabili a favore del ricorrente che ha poi invece avuto torto, sia in sede amministrativa sia in sede del successivo giudizio civile, dove contestava di dover restituire il sovracompenso ricevuto e poi di fatto revocato amministrativamente. Il provvedimento di sospensione è infatti per sua natura destinato alla caducazione ex tunc quando la decisione amministrativa di merito conferma invece il contenuto dell’atto sospeso.

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