Cassazione deciderà su “Tobin tax” dello 0,1% per Opa volontaria
La Sezione tributaria, ordinanza n. 22015 depositata oggi, ha rinviato alla pubblica udienza per la “novità” e “complessità” della questione
La Sezione tributaria della Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 22015 depositata oggi) ha rinviato alla pubblica udienza, per la “novità” e “complessità” della questione, priva di precedenti, l’applicazione della cd. “Tobin Tax” dimezzata all’Opa volontaria totalitaria in un mercato regolamentato. L’imposta sulle transazioni finanziarie venne introdotta nel 2013.
La controversia trae origine dall’interpello presentato da R.L.G. Italia Holding S.p.A. (poi incorporata in Richemont Italia Holding S.p.A.) in relazione all’acquisto dell’intero pacchetto di azioni Yoox Net-A-Porter (YNAP) per 2,647 miliardi di euro. La società chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,1% (prevista dall’articolo 1, comma 491, l. 228/2012, poi abrogato nel 2024) invece dell’ordinario 0,2%.
Il Fisco ha risposto negativamente ritenendo la “transazione esclusa dal mercato regolamentato”. La società, dopo aver versato l’imposta nella misura ordinaria (tramite Banca IMI), ha presentato istanza di rimborso parziale, respinta per silenzio-rifiuto. A quel punto ha proposto ricorso giurisdizionale e prima la Ctp di Milano e poi la Ctr Lombardia lo hanno accolto. L’Agenzia delle Entrate però non si è fermata e si è rivolta alla Cassazione.
Per la Suprema corte la questione, del tutto nuova, involge “anche aspetti relazionati alla disciplina unionale sugli strumenti finanziari e quella nazionale relativa al TUF e ai controlli del mercato”. Ragion per cui ha ritenuto che “le problematiche ad essa sottese, per quanto rappresentato dalle rispettive difese (su opa, mercato regolamentato, differenze tra opa volontaria e opa obbligatoria, interessi coinvolti, natura stessa dell’opa nel quadro della casistica delle transazioni finanziarie, coinvolgimento della Consob, ecc…) meritano la trattazione in pubblica udienza”.
La Commissione tributaria regionale, invece, aveva affermato che l’OPA lanciata sulla YNAP si era svolta all’interno dei mercati regolamentati e la logica sottesa al trattamento fiscale agevolato in materia “era proprio quella afferente ad operazioni più trasparenti e garantite da procedure con spiccate note regolative, soprattutto a tutela dei soci di minoranza, esposti al cambio di maggioranze di controllo”. E che non era vero quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria, secondo cui mancava “la molteplicità degli interessi coinvolti” (i sistemi multilaterali di negoziazione previsti dalla disciplina), perché l’opa non escludeva affatto il coinvolgimento di più parti, al contrario, per propria natura, costituendo una «procedura di acquisto di azioni che, per raggiungere il fine del controllo della società, assicura un meccanismo legale di tutela di tutti i soci dell’ente coinvolto».
La questione che verrà discussa dalla Suprema corte, dunque, concerne un nodo di particolare impatto per le operazioni di M&A sul mercato italiano.