Cessione del quinto, ok alla falcidia del credito vantato dalla banca
La cessione del quinto rappresenta uno strumento di accesso al credito a favore di soggetti che non forniscano sufficienti garanzie di solvibilità. Sotto questo aspetto esiste una perfetta coincidenza soggettiva fra la disciplina della cessione del quinto e quella del sovraindebitamento, contenuta nella legge 3/2012, perché anche la disciplina del sovraindebitamento rappresenta per sua natura l’espressione di una volontà di tutela nei confronti di soggetti deboli: dai piccoli imprenditori ai consumatori. Ed è in relazione ai consumatori che le due discipline coincidono, essendo la cessione del quinto a sua volta uno strumento di cui possono godere solo i consumatori (perché tali sono sia i lavoratori dipendenti che i pensionati).
Ora, una delle novità introdotte di recente nella disciplina sul sovraindebitamento, per effetto dell’entrata in vigore anticipata di alcune norme del Codice della crisi, riguarda proprio il problema della sorte del finanziamento ottenuto mediante cessione del quinto quando il debitore finanziato accede al piano del consumatore. Di fronte a questo problema la giurisprudenza e la dottrina registrano da anni opinioni contrastanti. Un primo orientamento sostiene l’intangibilità della quota di stipendio o di pensione ceduta, per dedurne che a prevalere dovrebbe essere sempre la banca. Un secondo orientamento opposto, afferma che a prevalere dovrebbe essere sempre il debitore, perché la cessione riguarda crediti futuri, dei quali il debitore dovrebbe poter continuare a disporre fino al momento della loro scadenza. Un altro orientamento ancora sostiene l’assimilabilità fra cessione dello stipendio o della pensione, da un lato, e cessione dei canoni di locazione dall’ altro : con la conseguenza che, come nell’ambito dell’esecuzione individuale il Codice civile ammette la prevalenza della cessione dei canoni sul creditore pignorante ma la limita a tre anni, quale termine massimo, il medesimo limite sarebbe analogamente applicabile alla cessione di stipendi e pensioni rispetto al sovraindebitamento. Infine, secondo qualcuno il problema non esiste, considerato che la cessione del quinto costituisce una semplice modalità di rimborso del finanziamento e che per il resto nessuna norma consente di qualificare il credito della banca come un credito di natura privilegiata , tale da giustificare l’esclusione dalla falcidia.
Ora il nuovo comma 1-bis dell’articolo 8 della legge del 2012 sembra risolvere il problema dando ragione a quest’ultimo orientamento, perché la norma è chiara nello stabilire che il piano possa prevedere la falcidia del credito alla restituzione del finanziamento vantato dalla banca, fermo il fatto che la banca potrà continuare a godere del pagamento diretto da parte dell’ente erogatore.