Compensi avvocati, rito ordinario per la domanda sia civile che penale
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27063 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un cliente
Se viene richiesto, con un’unica domanda, il compenso per prestazioni giudiziali civili, stragiudiziali e penali si applica il rito ordinario e non quello speciale per le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27063 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un cliente nei confronti di due legali.
Il Tribunale di Como, invece, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione presentata contro il decreto ingiuntivo per le prestazioni giudiziali svolte nel processo civile e, previa separazione della causa, dispose la prosecuzione del giudizio in relazione alle sole prestazioni penali.
Contro questa decisione il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale era incorso nell’errore di non ritenere che l’opposizione aveva un contenuto ‘unitario’ determinato dall’unico atto – il decreto ingiuntivo opposto – anche se riguardante la condanna al pagamento di compensi professionali per prestazioni rese sia in sede civile e sia in ambito penale.
Per la II Sezione civile il ragionamento è corretto. In caso di domanda cumulativa di compensi, con la richiesta di pagamento sia per attività giudiziali civili sia penali, il “procedimento ordinario di cognizione attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito”.
Spetta infatti all’avvocato scegliere se instaurare un unico processo, proponendo una pluralità di domande al cliente (ex art.104 c.p.c.), per ottenere il pagamento “non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali, come nella presente fattispecie”; oppure fare azioni disgiunte.
Sul punto la Cassazione richiama il precedente (n. 19228/2024) per cui nel giudizio “per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale, oltre che in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell’ambito previsionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all’art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile”.
E allora, tornando al caso concreto, dal momento che la domanda riguarda prestazioni giudiziarie civili e penali, l’opposizione contro il decreto ingiuntivo notificato il 26 maggio 2018 è correttamente e tempestivamente avvenuta con atto di opposizione notificato il 4 luglio 2018, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., non trovando applicazione il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 14 del D. Lgs n. 150 del 2011.