Penale

Connotazione dell'associazione di tipo mafioso rispetto a quella per delinquere

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere – Associazione di tipo mafioso - Presupposti e tratti distintivi.
Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione “in loco” di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015 n. 34147

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso – Differenze.
L'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice e intimidatrice del gruppo.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2012 n. 35627

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso – Differenze.
Poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 29 luglio 2010 n. 29924

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazioni di tipo mafioso – Tratti distintivi tra le due figure delittuose.
Carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.
•Corte cassazione, sezione VI, sentenza 10 febbraio 2000 n. 1612

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere – Associazione di tipo mafioso – Discrimen tra le due figure delittuose.
La figura delittuosa prevista dall'art. 416 bis c.p. si distingue da quella di cui all'art. 416 c.p., oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della medesima. Tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una modalità della condotta associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli associati né estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione. Al riguardo, si è esplicitato che l'insorgere nei terzi della situazione di soggezione può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 1992 n. 3223

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