Penale

Immigrati detenuti, l’espulsione ha natura amministrativa

La Consulta, sentenza numero 73 depositata oggi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, co. 5, del Tu immigrazione (Dlgs 286/1998)

11/01/2011 Roma, sede della Corte Costituzionale

L’espulsione amministrativa dello straniero nel corso della detenzione ha natura amministrativa e non trattamentale. Con la sentenza numero 73 depositata oggi la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata in riferimento all’articolo 27, terzo co., della Costituzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione alla misura dell’espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo numero 286 del 1998 per lo straniero detenuto, identificato, che debba scontare una pena residua inferiore ai due anni di reclusione per reati non di particolare gravità, e che si trovi in una condizione di irregolarità del soggiorno.

La misura espulsiva disposta dal magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa, anticipando l’espulsione amministrativa dovuta all’irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, e non può essere per questo equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.

Non si tratta, tuttavia, di un automatismo espulsivo, in quanto il magistrato di sorveglianza è tenuto a operare una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, nel rispetto dei divieti di espulsione per condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, che lo stesso articolo 16, comma 9, del testo unico richiama.

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