Penale

Il femminicidio va in “Gazzetta”: reato in vigore dal 17 dicembre

La legge 2 dicembre 2025, n. 181 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre scorso

Il reato di femminicidio è legge. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il prossimo 17 dicembre. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre scorso, la legge 2 dicembre 2025, n. 181 “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Il via libera definitivo all’unanimità della Camera era arrivato lo scorso 25 novembre, nel giorno contro la violenza sulle donne.

Il Ddl si compone di 14 articoli. L’articolo 1 (comma 1, lett. a)) introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis che sanziona con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La norma amplia anche il perimetro del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, estendendo i soggetti tutelati e prevedendo una nuova aggravante quando la condotta assume le modalità tipiche del femminicidio. Per lo stesso reato viene inoltre introdotta la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commetterlo. Sempre nell’articolo 1, il legislatore introduce una serie di nuove aggravanti per diverse fattispecie, quando anch’esse sono realizzate secondo le modalità riconducibili al femminicidio.

Il provvedimento dispone poi che il Ministro della giustizia presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle norme contro la violenza sulle donne. Contestualmente, vengono introdotte varie modifiche al codice di procedura penale: la competenza per i maltrattamenti aggravati passa al tribunale monocratico; si rafforzano i diritti di informazione della persona offesa nei procedimenti per violenza di genere; e si riconosce espressamente anche a centri antiviolenza e case rifugio, pubbliche e private, la possibilità di esercitare i diritti previsti per le vittime. Cambiano inoltre i requisiti per la custodia cautelare, rendendo più rigoroso il ricorso alla misura carceraria.

Il disegno di legge si occupa anche degli orfani di femminicidio, estendendo le deroghe necessarie per accedere agli indennizzi previsti per le vittime di reati violenti. Sul versante dell’esecuzione penale, l’accesso ai benefici per i condannati per femminicidio e per altri reati di violenza di genere viene subordinato a una valutazione positiva dei risultati dell’osservazione della personalità, condotta per almeno un anno. Viene inoltre introdotto l’obbligo di informare tempestivamente la persona offesa – o i familiari, se la vittima è deceduta – dell’adozione di misure alternative o altri benefici che comportano l’uscita del condannato dal carcere. Per i minorenni condannati per femminicidio è anche prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio.

Il testo dedica spazio anche alla prevenzione, prevedendo la possibilità di campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e psicotrope in relazione alle aggressioni sessuali, e istituendo presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente sul tema. Viene inoltre potenziata la formazione dei magistrati e degli operatori sanitari sulla violenza contro le donne.

Un’altra novità rilevante riguarda l’accesso ai centri antiviolenza: le vittime che abbiano compiuto almeno quattordici anni possono rivolgersi a queste strutture senza necessitare del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Parallelamente, l’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero viene adeguata all’introduzione del nuovo reato di femminicidio e delle relative aggravanti.

Sul piano economico e procedurale, la disciplina della “registrazione a debito” viene estesa ai provvedimenti che danno esecuzione ai risarcimenti dovuti per omicidio aggravato o femminicidio. Inoltre, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, è estesa alle vittime di tentato omicidio aggravato e tentato femminicidio. Una disposizione di coordinamento chiarisce che ogni riferimento all’omicidio si intende fatto anche al nuovo reato di femminicidio, che viene inserito tra quelli per cui è necessaria la ricostruzione del rapporto tra autore e vittima ai fini statistici.

Il testo si chiude con una clausola di invarianza finanziaria, che esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo alcuni casi specificamente indicati, e ribadisce la competenza esclusiva dello Stato in materia penale e civile.

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