Penale

Conversione della pena in sanzioni pecuniarie, giudice fissa il tasso giornaliero

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di Giuseppe Amato

In tema di decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, dal combinato disposto dell’ articolo 459, comma 1-bis , del codice di procedura penale, che consente al giudice di “determinare” la pena sostituita, e dell'articolo 460, comma 2, del codice di procedura penale, laddove si vincola il giudice ad “applicare” la pena nella misura richiesta, deve ritenersi che la “misura della pena” che vincola il giudice quando emette il decreto è solo quella detentiva indicata dal pubblico ministero richiedente, utilizzata come moltiplicatore per il ragguaglio che il giudice , appunto, “applica”, mentre la pena “irrogata” cui si riferisce l'articolo 459, comma 1-bis, è quella sostituita all'esito del calcolo, con la conseguenza che il giudice resta libero di rideterminare il tasso giornaliero che, moltiplicato per i giorni di pena detentiva indicati dal pubblico ministero, individua l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva. Il principio di diritto è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22458 del 21 maggio 2018.

Il comma 1-bis dell'articolo 459 del Cpp, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce il criterio di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, avendo riguardo al parametro giornaliero di 75 euro («il valore non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare»), in tal modo derogando a quanto disposto in via generale dall'articolo 135 del Cp in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, laddove si dispone che il computo vada effettuato calcolando euro 250 o frazione di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Tale più innovativa disposizione si spiega, secondo la Corte, con le esigenze, ricavabili dai lavori parlamentari, di ridurre il numero dei detenuti presso le strutture carcerarie e di incamerare maggiori somme di denaro sebbene non quantificabili; nonché con l'ulteriore finalità di diminuire il numero delle opposizioni al decreto penale di condanna.

Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 21 maggio 2018 n. 22458

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