Cyberbullismo: il Garante privacy predispone un modello per le segnalazioni
Il format è strutturato in modo semplice ed organico, considerato anche il fatto che può essere utilizzato direttamente da un soggetto quattordicenne, oltre che da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore
Il Garante per la protezione dei dati personali mantiene costantemente i "fari puntati" sull'importante e delicato tema del cyberbullismo.
Attraverso un'interessante infografica, inserita in primo piano nella versione recentemente rinnovata del sito istituzionale, il Garante privacy spiega in modo semplice e chiaro i contenuti della Legge 7/2017 concernente disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo.
Sul fenomeno del cyberbullismo c'è molto sommerso, spesso non si denuncia per vergogna o perché paradossalmente la vittima si sente in colpa, oppure per mancanza di fiducia nelle Autorità intese in senso lato (forze dell'ordine, genitori, professori, ecc.).
Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.
In apertura la Legge citata, con il primo articolo, svela il suo scopo prevalentemente rieducativo piuttosto che punitivo, in quanto si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Ma è l'articolo 2, rubricato «Tutela della dignità del minore», che ha contenuto innovativo, consentendo ai minori di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).
Le richieste di cancellazione dei contenuti devono essere inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo.
L'istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.Inoltre, il Legislatore si preoccupa di definire il soggetto che si qualifica come «gestore del sito internet», rappresentato dal prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte ascrivibili a cyberbullismo nella definizione sopra citata.
Tale tutela per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web è applicata a prescindere dal fatto che le condotte integrino o meno le fattispecie previste dall'articolo 167 Codice privacy, dedicato al trattamento illecito di dati.
Successivamente all'inoltro della richiesta avente ad oggetto l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla Legge.
Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.
Al fine di agevolare le segnalazioni, il Garante privacy ha predisposto un modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, modello che va inoltrato ad una e-mail dedicata: cyberbullismo@gpdp.it.
Tale format di segnalazione si presenta strutturato in modo semplice ed organico, considerato anche il fatto che può essere utilizzato direttamente da un soggetto quattordicenne, oltre che da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.
Nello specifico, la prima sezione è dedicata alla descrizione del soggetto che presenta la segnalazione (con richiesta di dati anagrafici e contatto e-mail/Pec), la seconda sezione è il cuore del modello essendo dedicata alla descrizione dell'azione di cyberbullismo di cui ci si ritiene vittima.
Il segnalante può indicare una o più opzioni tra le seguenti:
pressioni, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.);
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.);
qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.
È chiaro come la terminologia utilizzata nel format, in particolare nella descrizione degli esempi, sia molto semplice e di facile comprensione con particolare riferimento ai segnalanti minorenni, che devono comunque avere un'età superiore a 14 anni.
Dopo la descrizione della condotta, occorre inserire esplicitamente quali contenuti il segnalante desidera far rimuovere od oscurare sul web o su un social network, oltre che la motivazione per la quale si considera l'azione atto di cyberbullismo.Il segnalante, inoltre, deve specificare dove sono stati diffusi i contenuti offensivi.
Le opzioni sono:
sul sito internet (in questo caso è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico);
su uno o più social network (in tale ipotesi occorre indicare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare); in chiusura il segnalante, se ritiene, può specificare altri dettagli utili.
Se possibile, è richiesta l'allegazione all'e-mail di immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo, specificando di cosa si tratta.
Successivamente si apre un'alternativa vertente sull'eventuale segnalazione della condotta di cyberbullismo al titolare del trattamento o al gestore del sito web o del social network coinvolti: il segnalante deve spuntare o una risposta affermativa («Si, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbulllismo»; in questo caso si chiede l'allegazione di copia della richiesta inviata e altri documenti utili), oppure una risposta negativa («No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore»).
Infine, occorre specificare se per i fatti segnalati si è presentato denuncia o querela, e, in caso affermativo, presso quale Autorità.