DALLE BOLLETTE NON PAGATE AL DECRETO INGIUNTIVO
In linea generale, è fatto notorio che l'accettazione dell'eredità comporta l'accettazione sia degli attivi che dei passivi in capo al defunto, pertanto non pare in discussione la possibilità per i dichiarati creditori del de cuius di agire nei confronti degli eredi per il recupero delle spettanze vantate.Nello specifico, l’emissione del decreto ingiuntivo in capo agli eredi non pare trovare ostacoli, costituendo le bollette intestate al de cuius – in quanto atto contabile al pari delle fatture commerciali – valida documentazione probatoria, specialmente se suffragate da idonea documentazione relativa all’esistenza del contratto di fornitura.Non saranno invece sufficienti, in caso di opposizione al provvedimento di ingiunzione, a dar prova nel merito del credito indicato, in quanto atto unilaterale contabile (articoli 2214 e 2709 del Codice civile): in tal caso, le domande dovranno essere accompagnate da ulteriore prova dell’avvenuta fornitura di cui si richiede il pagamento.