Superamento «soglia» anche per somma di subappalti
Allo scopo di evitare aggiramenti della soglia dei 200mila euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia stessa si verifica unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Ad esempio se A (committente originario) affida in appalto opere e servizi a B per un importo di 300mila euro, e B a sua volta affida in subappalto opere e servizi a C e D per 150mila euro, A e B sono considerati committenti (sempre se sussistono tutti gli altri presupposti). Viceversa, se A affida in appalto a B opere e servizi per 150.000 euro e B affida a sua volta in subappalto opere e servizi a C per 150.000 euro, non è applicabile la disciplina per mancato raggiungimento della soglia di 200.000 euro in capo al committente originario.