IL SOCIO ACCOMANDANTE PUÒ PRESTARE LA SUA OPERA
L’articolo 2320 del Codice civile prevede che i soci accomandanti non possano compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, e può essere escluso a norma dell'articolo 2286 del Codice civile.I soci accomandanti possono, tuttavia, prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di sorveglianza.