Ddl Intelligenza artificiale, via libera della Camera - Le misure sulla giustizia
Il testo deve tornare in Senato per una terza lettura, visto che il disegno di legge è stato modificato
La Camera ha approvato il Ddl recante disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale con 136 voti a favore. I contrari sono stati 94, 5 gli astenuti. Il testo deve tornare in Senato per una terza lettura, visto il disegno di legge è stato modificato sia nell’esame da parte delle commissioni Trasporti e Attività produttive riunite, sia dall’Assemblea e torna, pertanto, al Senato per una terza lettura complessiva.
Tra le modifiche introdotte a Montecitorio figurano l’istituzione di un Comitato interministeriale di coordinamento delle fondazioni impegnate nel settore, una correzione che circoscrive a Paesi Ue il perimetro degli accordi di collaborazione che possono essere circoscritti con l’Anc, mentre, attraverso l’autorizzazione del presidente del Consiglio, nel quadro dell’interesse nazionale, l’Agenzia potrà partecipare a iniziative a livello Nato o extraUe. Con un’altra correzione è stato chiarito che i sistemi di AI utilizzati in ambito pubblico possono essere collocati anche all’estero.
Il Ddl contiene inoltre alcune deleghe: in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale; per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento della Ue in materia di intelligenza artificiale; e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.
L’articolo 11 disciplina l’utilizzo dell’IA all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia - quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.
L’articolo 13 limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.
L’attività professionale, dunque, deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa si osserva che, in base al comma 1, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).
L’articolo 14 pone talune previsioni di ordine generale circa l’utilizzo dell’IA nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo.
L’articolo 15 delimita in maniera precisa gli ambiti nei quali l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale è consentito nello svolgimento dell’attività giudiziaria propriamente detta e delle attività a essa collaterali. Innanzitutto, il comma 1 stabilisce che in caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono sempre riservate al magistrato le decisioni concernenti: l’interpretazione e l’applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti.
È invece consentito, comma 2, il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per ciò che riguarda: l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia; la semplificazione del lavoro giudiziario; le attività amministrative accessorie.
L’articolo 17 affida al tribunale la competenza in materia di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Più nel dettaglio, si modifica l’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che hanno a oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.
L’articolo 25 disciplina la tutela del diritto d’autore. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le “opere dell’ingegno” devono essere di origine “umana”, e in secondo luogo che anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.
L’articolo 26, al comma 1, contiene disposizioni riguardanti: a) l’introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; b) l’inserimento nel codice penale di una circostanza aggravante a effetto speciale legata all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all’art. 294 c.p.; c) l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale.
Sempre l’articolo, 26, modifica la disciplina dei reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato. I commi da 2 a 4, oltre a introdurre specifiche circostanze aggravanti quando i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sanzionano anche le condotte di plagio commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
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