Civile

Diritto d'autore: uno sguardo alla distinzione tra opera fotografica e fotografia semplice

Il dettato giuridico della legge sul Diritto d'Autore crea un doppio binario per la tutela delle fotografie, infatti, si distingue tra opere fotografiche, quali opere dell'ingegno dotate di carattere creativo, disciplinate a mente dell'art. 2, n.7 LDA e fotografie semplici, la cui disciplina è dettata agli artt.87 ss. LDA.

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di Pietro Montella e Rosa De Rosa*

La legge sul diritto d'autore n. 633/1941 ha introdotto una disciplina diretta a tutelare le «opere dell'ingegno di carattere creativo» tra le quali rientrano anche le fotografie, da intendersi come immagini di elementi naturali, persone, tratti di vita sociale ottenuti con processo fotografico o processi similari.

Il dettato giuridico della legge sul Diritto d'Autore crea un doppio binario per la tutela delle fotografie, infatti, si distingue tra opere fotografiche , quali opere dell'ingegno dotate di carattere creativo, disciplinate a mente dell'art. 2, n.7 LDA e fotografie semplici , la cui disciplina è dettata agli artt.87 ss. LDA.

Nella prima categoria rientrano tutte quelle fotografie connotate dal carattere della "creatività", ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l'impronta personale dell'autore stesso, alle quali viene riconosciuta una tutela piena, pari alle altre opere dell'ingegno previste dalla legge sul Diritto d'Autore.

Nel caso in cui, invece, manchi tale requisito, alla fotografia sarà riconosciuta una tutela minore, relativa ai c.d. diritti connessi al diritto d'autore, disciplinate ai sensi degli artt. 87 ss.

Pertanto, la distinzione tra la fotografia semplice e l'opera fotografica non è da considerarsi come profilo meramente formale, bensì come presupposto all'utilizzo di un vero e proprio sistema di norme, piuttosto che di un altro.

Nonostante da un punto di vista normativo la suddivisione sembra essere di agevole comprensione, nella pratica presenta delle difficoltà in quanto non sempre è possibile evidenziare con certezza il limen che intercorre tra la fotografia semplice e l'opera fotografica.

Al riguardo, si è pronunciata la giurisprudenza di merito e di legittimità con il tentativo, da un lato, di individuare lo standard minimo di livello creativo necessario per l'accesso alla protezione di cui all'art. 2, n. 7 LDA e dall'altro di elaborare i criteri per la valutazione dei singoli casi.

Questa necessità nasce dal fatto che il carattere creativo della fotografia, cioè l'apporto personale del fotografo, non è un elemento facile da individuare dato che la fotografia si ottiene attraverso uno strumento tecnico (cellulare o macchina fotografica) che comunque svolge un ruolo fondamentale sul risultato finale.

Per questo motivo, seppure il grado di creatività normalmente richiesto dalla giurisprudenza italiana non sia particolarmente elevato, non sempre è agevole stabilire quale dei due elementi predomini sull'altro, ragion per cui i giudici, al momento della qualificazione della fotografia, tendono a valorizzare la prevalenza dell'apporto del fotografo sull'aspetto prettamente tecnico, tale che il gradiente di creatività di una fotografia deve essere valutato tenendo conto dell'esistenza o meno di un atto creativo, tale da riflettere la personalità dell'autore quale espressione delle sue libere scelte creative, che deve essere preminente rispetto alla mera tecnica materiale (Trib. Milano, 23 settembre 2011, Trib. Roma. 2.8.2003. G.U., Trib. Milano, 24.9.2009).

Quindi l'autore di un'opera fotografica potrà esercitare i diritti a lui spettanti in virtù della disciplina predisposta dal legislatore, qualora la fotografia realizzata sia capace di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento e sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico (Trib. Milano, 23 settembre 2011, Trib. Bari, 3 marzo 2016 n.1215).

In tal caso l'autore della fotografia creativa acquisisce sulla stessa:

1. Diritti morali, quali ad esempio il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, di opporsi a modifiche, deformazioni o altre alterazioni dell'opera e di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali;

2. Diritti di sfruttamento economico, come ad esempio il diritto di pubblicazione, modificazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e pubblicazione in raccolte dell'immagine, nonché il diritto al compenso a fronte di alcune utilizzazioni private dell'opera e il diritto di seguito;

3. la protezione giuridica dell'opera per i 70 anni successivi alla morte dell'autore.

Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore.

Ciò nonostante, l'autore della fotografia potrà beneficiare della tutela definita a mente degli artt. 87 ss. LDA, purché ricorrano le condizioni predisposte dalla legge. Viene richiesto infatti che le fotografie riportino: "il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un'opera, il nome dell'autore dell'opera" (art. 90 LDA).

In tal caso, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia (art. 92 LDA).

Il fotografo che indica precisamente queste informazioni matura il diritto ad un compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà, altresì, agire contro qualunque riproduzione non autorizzata delle stesse. Qualora, invece, non siano presenti i requisiti indicati le immagini sono liberamente utilizzabili, a meno che l'autore non provi la malafede del riproduttore.

La distinzione, dunque, appare molto importante in quanto differente sarà la tutela che verrà riconosciuta all'autore della fotografia, anche se, tutt'oggi sussiste ancora una situazione di incertezza nel sussumere una fotografia in una fattispecie piuttosto che in un'altra.

*a cura dell' Avv.to Pietro Montella, founder e della Dott.ssa Rosa De Rosa, trainee– Studio Montella Law

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