È truffa la vendita online senza consegna
Chi incassa un anticipo per la vendita di un veicolo online e si rende irreperibile senza consegnare l’auto, non commette il reato di insolvenza fraudolenta ma mette in atto una truffa. La Cassazione, con la sentenza 18821 depositata ieri, annulla la sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva qualificato il reato come insolvenza fraudolente, in base all’articolo 641 del Codice penale. Secondo la Corte territoriale la condotta del ricorrente doveva essere inquadrata nell’insolvenza fraudolenta nell’impossibilità di individuare gli artifizi e i raggiri tipici del reato di truffa. Per i giudici di merito era chiaro che il venditore inadempiente aveva dissimulato il suo stato di insolvenza.
La Suprema corte non è d’accordo. Nella giurisprudenza di legittimità sussiste il reato di truffa quando l’inadempimento contrattuale è la conseguenza di un precostituito proposito fraudolento. Per la Cassazione si deve dunque parlare di truffa contrattuale nel caso, come quello esaminato, in cui non venga consegnata la merce offerta in vendita e acquistata via web «allorché al versamento dell’acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile». Le modalità dell’azione rendono, infatti, evidente la presenza del dolo iniziale del reato, che va ravvisato nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto già dal momento dell’offerta online.
Corte di cassazione – Sentenza 18821/2017