Effetto traslativo della divisione di un immobile abusivo
Successioni - Divisione ereditaria - Comunione - Scioglimento - Atto tra vivi e non mortis causa - Edificio abusivo - Espropriazione di beni indivisi - Fallimento e altre procedure concorsuali - Comminatoria di nullità ex art. 46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 - Sottrazione.
In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito di un'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. "endoconcorsuale") è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019 n. 25021
Divisione - Divisione giudiziale - In genere scioglimento della comunione e assegnazione del bene - Equiparabilità ad atto di alienazione - Violazione del divieto imposto dal testatore - Esclusione - Fondamento.
Lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene a un condividente non è qualificabile come atto di alienazione e, quindi, non viola il relativo divieto imposto dal testatore, in quanto l'effetto "dichiarativo-retroattivo" della divisione rende ogni comproprietario titolare di quanto attribuitogli fin dall'epoca di apertura della successione.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 novembre 2017 n. 26351
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Riferibilità della stessa alle sole categorie di atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali - Sussistenza - Estensione anche agli atti inerenti allo scioglimento di comunioni ereditarie - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti "inter vivos" aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione a edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli "atti tra vivi", rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti "mortis causa", ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati. (Nella specie, la S.C. ha escluso dalla sfera di operatività della suddetta nullità alcuni contratti divisionali articolati in più atti miranti allo scopo della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi).
• Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 1 febbraio 2010 n. 2313
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere.
La nullità prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti", deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria.
• Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 28 novembre 2001 n. 15133