Rassegne di Giurisprudenza

Efficacia probatoria dei verbali di accertamento degli organi ispettivi

a cura della Redazione Diritto

Organi ispettivi - Verbali di accertamento - Circostanze avvenute alla presenza dei verbalizzanti - Efficacia probatoria - Piena prova - Fatti ulteriori riferiti nel verbale - Valore probatorio - Limiti - Valutazione del giudice - Sussiste.
I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche; pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
• Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere - Verbale di accertamento dell'infrazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2014, n. 23800

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Verbali degli organi amministrativi - Circostanze avvenute alla presenza dei verbalizzanti - Piena prova - Fatti ulteriori riferiti nel verbale - Valore probatorio - Limiti - Libero apprezzamento del giudice - Fattispecie.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15073

Processo del lavoro - Previdenza ed assistenza obbligatorie - Onere probatorio - Verbali ed attestazioni dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali - Valore probatorio - Limiti.
A norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro. Ne consegue che i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assistenziali possono fare fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2002, n. 14158