Per effetto della modifica, le aree idonee nell'ambito delle quali individuare le zone di accelerazione, ai fini dell'elaborazione del piano, sono quelle qualificate come tali dal legislatore statale ed elencate nel citato comma 8 (ovvero, a titolo esemplificativo, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, i siti oggetto di bonifica, le cave e miniere cessate, i siti e gli impianti delle Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, ecc.) mentre, in precedenza, le aree idonee erano quelle individuate con legge regionale di cui al comma 4, adottata in conformità ai criteri stabiliti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20.
L'articolo 13 del Dl 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 (cosiddetto "Dl infrastrutture") introduce alcune novità, aventi chiara finalità acceleratoria, in tema di pianificazione territoriale delle Fonti di energia rinnovabili (Fer).
Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, articolo 13)
La disposizione, rimasta sostanzialmente immutata in sede di conversione del decreto, interviene sull'articolo 12 del Dlgs 25 novembre 2024 n. 190 (cosiddetto "testo unico FER") che, a sua volta, costituisce attuazione della delega contenuta...
I punti chiave
- Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, articolo 13)
- Il rafforzamento della pianificazione dei progetti Fer come strumento di accelerazione degli investimenti nelle "rinnovabili"
- Le aree idonee
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane