Estinzione reato dopo esito positivo della messa alla prova, il giudice non può sospendere la patente
Quest'ultima, infatti, è una sanzione accessoria amministrativa di competenza del Prefetto
Il giudice - a seguito dell'esito positivo della messa alla prova del condannato - non può applicare la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 17178/23.
Venendo ai fatti un soggetto ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il tribunale di Alessandria aveva dichiarato di non doversi procedere in base agli articoli 464 septies e 531 del Cpc in quanto il reato ascrittogli (ex articolo 187, comma 1 e 1-bis del cds – guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) era estinto dopo esito positivo della messa alla prova.
La sentenza di legittimità
I giudici di merito, tuttavia, avevano applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
La Cassazione ha invece evidenziato come il giudice che dichiari estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova (in base all'articolo 168-trer del cp) non possa applicare poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di competenza del Prefetto così come disposto dall'articolo 224, comma 3, del codice della strada. I Supremi giudici inoltre puntualizzano che non bisogna far confusione con il lavoro di pubblica utilità. In quest'ultimo caso, infatti, l'articolo 186, comma 9 bis, dispone che laddove nel corso dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva può essere revocata e le sanzioni accessorie possono essere ripristinate nella loro entità originaria, senza che sia necessario un provvedimento prefettizio.
Le conclusioni
La sentenza impugnata "va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della partente di guida, statuizione che va eliminata". Deve disporsi conseguentemente la trasmissione della sentenza al competente Prefetto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 224, comma 3, del Cds.