Società

Fallimento: insinuazione al passivo e motivazione del rigetto

Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio per relationem alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto può ritenersi adeguatamente motivato

di Rossana Mininno


Ogni credito vantato nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato secondo le norme dettate dagli articoli da 92 a 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Le operazioni di formazione e di verificazione dello stato passivo sono compiute nell'ambito di un procedimento strutturato, in ossequio ai principi di concorsualità ed esclusività del procedimento di accertamento del passivo, in maniera tale da assicurare la partecipazione e il contraddittorio di tutti i soggetti che vantino pretese creditorie da far valere sul patrimonio acquisito all'attivo.

La verifica dello stato passivo è funzionale alla cristallizzazione del patrimonio del fallito al precipuo fine di porre detto patrimonio al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca successiva alla declaratoria del fallimento ovvero di impedire che siano fatte valere, nel concorso fallimentare, pretese aggiuntive rispetto a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 19025 ).

Il procedimento di accertamento del passivo, soggetto al rito speciale previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio decreto n. 267 del 1942 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2011, n. 24847 ), è improntato a cognizione sommaria, la quale si trasforma in cognizione piena nell'eventuale fase dell'impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19003 ) e si conclude con il decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

L'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo reso esecutivo con il decreto emesso dal Giudice delegato, acquisisce all'interno della procedura fallimentare un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25640 ).

Per il creditore che intenda partecipare alla distribuzione dell'attivo la partecipazione al procedimento di verificazione dello stato passivo, rectius l'insinuazione al passivo costituisce un onere.

Dopo aver esaminato le domande pervenute il curatore predispone il progetto di stato passivo, nel contesto del quale rassegna, per ciascun creditore, le sue motivate conclusioni: in tale sede può eccepire, ove esistenti, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3778 ).

Almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il curatore deposita il progetto corredato dalle relative domande nella cancelleria del Tribunale.
Entro lo stesso termine il curatore provvede alla trasmissione del progetto di stato passivo ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione.

Il creditore, esaminata la proposta formulata dal curatore in merito alla domanda presentata, può formulare osservazioni scritte e depositare documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il Giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate dal curatore, nonché avuto riguardo alle eccezioni dal medesimo sollevate, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati.

All'esito dell'udienza il Giudice delegato decide in merito alle domande presentate con decreto succintamente motivato, mediante il quale accoglie, in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibili le domande.

Con precipuo riferimento all'ipotesi di rigetto i Giudici di legittimità hanno chiarito che «il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore» ( Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706 ).

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