Famiglia

Fondo patrimoniale, iscrizione ipotecaria per i debiti tributari contratti per la famiglia

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25010 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Anche i beni del fondo patrimoniale sono soggetti ad iscrizione ipotecaria per l'obbligazione tributaria contratta per far fronte alle esigenze della famiglia. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25010 depositata oggi, respingendo il ricorso di una coppia contro la conferma da parte della Ctr dell'Emilia-Romagna della sentenza della Ctp di Ravenna che, nel febbraio 2010, aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria "sui beni immobili facenti parte del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, costituito dai contribuenti".

I ricorrenti avevano sostenuto che gli oneri fiscali non erano connessi con l'attività svolta per le esigenze familiari, e la conseguente non aggredibilità in via esecutiva dei beni del fondo.

La Suprema corte ricorda che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973) è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Sicché, argomenta la Corte, l'iscrizione è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni. Grava tuttavia in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, "ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza".

Viene infatti ulteriormente chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo "va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia". Ragion per cui, esemplifica la Corte, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, "fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (cfr. Cass. n. 3738/2015).

Correttamente dunque la Ctr ha respinto le doglianze dei contribuenti sul rilievo che "gli oneri fiscali sono chiaramente connessi con l'attività svolta per le esigenze delle famiglia e quindi non estranei alle sue esigenze", aggiungendo altresì che i contribuenti non avevano dunque provato "né l'estraneità del debito al bisogno familiare né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore il cui credito Equitalia Romagna S.p.A. deve riscuotere".

Col secondo motivo di ricorso invece si sosteneva l'omesso esame degli estratti di ruolo prodotti in giudizio, che avrebbero invece dimostrato l'estraneità dei debiti tributari al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, "in quanto inerenti diritti di iscrizione alla Cc.I.Aa, Inail, Iva, Irap Ed Irpef non versati". Per la Cassazione tuttavia la censura oltre che inammissibile non tiene conto del fatto che "gli estratti di ruolo, di cui si lamenta l'omesso esame, potevano, al più, confermare la natura tributaria dei debiti, non anche l'estraneità dei medesimi ai bisogni della famiglia, la quale muove non dalla natura del debito stesso ma dalla relazione tra fatto generatore e bisogni della famiglia".

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