Giudizio abbreviato «condizionato» ed esigenze di economia processuale
Procedimenti speciali – Giudizio abbreviato c.d. condizionato – Novità della richiesta probatoria – Compatibilità con l'esigenza di economia processuale – Infondatezza – Rigetto.
Il giudizio abbreviato cd. condizionato, cioè subordinato ad una integrazione probatoria richiesta dall'imputato ex articolo 438 c.p.p., è ammissibile quando la nuova prova richiesta risulti assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti di causa e, allo stesso tempo, compatibile con le esigenze di economia processuale cui è finalizzato il rito speciale in esame: solo in tale contesto, infatti, si può ritenere comunque rispettato il perimetro già in precedenza delineato del thema decidendum, sul quale il giudice dell'abbreviato è chiamato a pronunciarsi. Dunque, va rigettata l'istanza di giudizio abbreviato condizionato per incompatibilità con le esigenze di economia processuale, a fronte dell'assoluta genericità dell'integrazione probatoria richiesta che risulti priva di indicazione dei temi da approfondire e/o del tutto irrilevante in relazione alla natura dell'imputazione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 agosto 2017 n. 38180
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Procedimento - Parte civile - Parere contrario alla ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato - Effetto dell'articolo 441, comma quarto, cod. proc. pen. – Esclusione
Il comportamento della parte civile che esprime parere contrario alla ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato non è equiparabile alla manifestazione di volontà di non accettare tale rito, cosicché lo stesso non produce l'effetto di cui all'articolo 441, comma quarto, c.p.p. - consistente nel rendere inapplicabile la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell'articolo 75, comma terzo, dello stesso codice - non essendo tale comportamento indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 21 aprile 2017 n. 19243
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere - Giudizio abbreviato condizionato - Necessità dell'integrazione probatoria - Criteri di valutazione - Condizioni.
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità” dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'articolo 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nè si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 gennaio 2014, n. 600
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove - Ordinanza di accoglimento parziale della richiesta di integrazione probatoria - Abnormità - Sussistenza - Conseguenze.
È abnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il GUP accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'articolo 438, quinto comma, c.p.p., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015 n. 17661