Gratuito patrocinio, la falsa autocertificazione non basta per la revoca del beneficio
La falsità o l'incompletezza dell'autocertificazione allegata alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa scattare la sua inammissibilità e dunque la revoca del beneficio, se i redditi effettivi non superano il limite fissato. La revoca può, infatti, essere disposta, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questa la decisione delle Sezioni unite della cassazione, anticipata con l'informazione provvisoria n.29. La decisione del Supremo consesso prende le mosse da un'ordinanza di rinvio della quarta sezione penale (29284/2019). La sezione remittente, si era trovata a giudicare il caso del ricorrente che aveva rappresentato una situazione dei redditi non veritiera, alla quale era seguita la revoca del beneficio, benché l'uomo avesse dei redditi inferiore ai limiti previsti. Il provvedimento impugnato era stato emesso ritenendo la veridicità dell'autocertificazione una condizione di ammissibilità della domanda. Secondo la giurisprudenza recente, infatti, pesa la lealtà nei confronti delle istituzioni del soggetto che aspira ad usufruire dell'istituto solidaristico, strumentale a realizzare il diritto di difesa. La revoca sarebbe dunque coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa comunicazione, anche parziale, di variazioni di reddito comporta la revoca dell'ammissione al “gratuito” patrocinio, anche quando le variazioni siano occasionali e non comportino il venire meno delle condizioni di reddito per l'ammissione. Un orientamento che la sezione remittente non ha condiviso, considerandolo non in linea con il diritto di difesa garantito dalla Carta, e in contrasto con il dato letterale della legge. Da qui la remissione alle Sezioni unite, per evitare il sorgere di contrasti in una materia particolarmente delicata. E il verdetto delle Sezioni unite ha dato ragione ai giudici del rinvio. Il Supremo consesso ha affermato, infatti, che la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e la falsità o la parzialità delle dichiarazione non bastano se il richiedente rientra comunque nel tesso prefissato per il beneficio.