Professione e Mercato

Gratuito patrocinio: il giudice non può negare il compenso all'avvocato senza acquisire gli atti

Nell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio il giudice ha un "potere-dovere" di richiedere gli atti ai fini della decisione

di Marina Crisafi

Il giudice non può negare il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio senza acquisire gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione. Il potere-dovere attribuito al magistrato significa, infatti, che lo stesso deve decidere "causa cognita" ossia dopo aver preso conoscenza della questione non limitandosi ad una mera applicazione della regola dell'onere della prova. Ciò è quanto affermato dalla sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 34342/2022) adita da un legale nel giudizio di opposizione contro il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti.

La vicenda
Nello specifico, il tribunale di Crotone, in sede di rinvio a seguito di pronuncia precedente della Cassazione (n. 31999/2019), con ordinanza, rigettava l'opposizione proposta da un avvocato avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione del legale ad un'udienza.
L'avvocato si rivolgeva, dunque, al Palazzaccio, lamentando la violazione degli articoli 83 Dpr n. 115/2002 e 15 del D.Lgs. n. 150/2011, perché il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state svolte le prestazioni oggetto della richiesta di pagamento.

La decisione
Per la Suprema Corte, le censure sono fondate.
Va ribadito, affermano infatti gli Ermellini, il principio secondo cui: "In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione ‘può' contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere ‘causa cognita', senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova" (cfr. ex multis, Cass. n. 23133/2021, n. 2206/2020).
Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata con nuovo rinvio al tribunale di Crotone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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