La Corte costituzionale torna ad occuparsi delle modalità di esercizio dell'azione civile nel processo penale promosso contro l'esercente la professione sanitaria, quando il danneggiato dall'errore medico si sia costituito parte civile e intenda esercitare l'azione risarcitoria per il danno subito.
LA DECISIONE
Procedimento penale - Citazione - Responsabile civile - Responsabilità sanitaria - Assicurazione obbligatoria legge n. 24 del 2017 - Assicuratore - Citazione in giudizio a richiesta dell'imputato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. (Costituzione articoli 3 e 24; Cpp, articolo 83; legge 8 marzo 2017 n. 24, articoli 10 e 12)
In riferimento agli articoli 3, comma 1, e 24 della Costituzione, sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. L'articolo 12 della legge n. 24 del 2017, infatti, consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista, non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico "strutturato", per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, che si collocano a valle dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato e non i debiti per i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva. (M. Fin.)
La Corte costituzionale torna ad occuparsi delle modalità di esercizio dell'azione civile nel processo penale promosso contro l'esercente la professione sanitaria, quando il danneggiato dall'errore medico si sia costituito parte civile e intenda esercitare l'azione risarcitoria per il danno subito.
Con ordinanza n. 177 del 7 novembre 2024, infatti, i giudici delle leggi hanno ribadito, nel solco del loro precedente pronunciamento dell'anno scorso (ord. n. 182 del 2023) quelli che sono oggi i canoni...


