Professione e Mercato

Il Contrasto alla Cyber Violenza di Genere: le proposte dell’UNCC e l’urgenza di Tutela Risarcitoria

Audizione alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio

di Rosita Ponticiello*

L’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), per il tramite del Dipartimento Pari Opportunità, in audizione alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di Genere dalla Coordinatrice del Dipartimento, ha evidenziato come la violenza di genere online (cyber violenza) non sia un fenomeno isolato, ma parte integrante del “continuum della violenza di genere” che unisce l’esperienza fisica a quella digitale nella dimensione “onlife”. Il mezzo digitale amplifica l’offensività, rendendo il danno potenzialmente illimitato e permanente. La Coordinatrice del Dipartimento, Avv. Rosita Ponticiello, e la referente di Giunta UNCC, Avv. Rosaria Filloramo durante l’audizione hanno posto al centro la necessità di superare le lacune normative attuali per garantire una tutela rapida, competente e orientata al genere.

Le Proposte Normative e Procedurali per Superare le Lacune Giuridiche

L’attuale architettura normativa italiana per i reati digitali è frammentata e si basa sull’estensione di reati nati per il contesto fisico. Per contrastare efficacemente la violenza online, l’UNCC ha avanzato le seguenti proposte, ritenute azioni più urgenti e prioritarie:

A. SUPERAMENTO DEL PARADOSSO DELLA TUTELA

La Legge sul Cyberbullismo (L. 71/2017) ha introdotto una procedura amministrativa di rimozione rapida dei contenuti offensivi per i minorenni. Tuttavia, questo meccanismo è precluso alle vittime adulte. Per la vittima adulta, la rimozione è un processo lento, che attende spesso l’esito di un procedimento penale punitivo.

PROPOSTA UNCC:

Estensione della Procedura di Rimozione Rapida (L. 71/2017) agli Adulti: Consentire alla vittima adulta di richiedere direttamente la rimozione al gestore della piattaforma.

Potere di Ordinanza Immediata al Garante: Conferire al Garante della Privacy il potere di ordinare la cancellazione o de-indicizzazione immediata (es. entro 48 ore) in caso di inerzia, senza attendere l’esito del procedimento penale. Questo agisce nella fase preventiva del danno continuato.

Estensione del Blocco Preventivo: Si propone l’estensione del meccanismo di blocco preventivo (come l’utilizzo dell’impronta Hash per impedire la ripubblicazione) già previsto per il Revenge Porn ad altre forme di cyber violenza.

B. SUPERAMENTO DELL’APPROCCIO GENDER-NEUTRAL E NUOVE FATTISPECIE

Molte norme penali sono neutre rispetto al genere (gender-neutral), sanzionando la lesione senza considerare il movente primario: l’obiettivo di riaffermare squilibri di potere sociale e limitare la libertà della donna.

PROPOSTE UNCC PER UN APPROCCIO DI GENERE (PROFILO NORMATIVO E CODIFICATORIO):

Aggravante di Genere (Motivazione): Aggravante specifica se la condotta è commessa con l’obiettivo di discriminare, denigrare o limitare la libertà/autonomia della vittima in quanto donna (o per la sua identità di genere percepita). L’assenza di un’aggravante generale di genere costituisce un deficit di implementazione della Convenzione di Istanbul.

Aggravante Telematica (Mezzo): Generale e obbligatoria per l’uso di strumenti informatici o telematici per reati non nativamente digitali (Minaccia, Diffamazione), per sanzionare l’amplificazione del danno.

Nuove Fattispecie Autonome:

- Cyber Molestie Sessiste (Online Gender-Based Harassment): reato autonomo per sanzionare la condotta reiterata che compromette la serenità o la partecipazione online, anche se non raggiunge la soglia dello stalking.

- Linguaggio d’Odio Online Basato sul Genere (Online Gender-Based Hate Speech): fattispecie che sanzioni specificamente l’incitamento all’odio o alla discriminazione verso donne in base al loro genere, sul modello dell’odio razziale.

La Funzione Deterrente: Risarcimento del Danno e Profilo Economico

A integrazione delle proposte normative, è stata evidenziata l’importanza di affrontare la questione della prevenzione attraverso il profilo economico e la funzione deterrente di un risarcimento del danno più “immediato e rispondente alla gravità del reato.

Ad oggi, l’assenza di parametri di quantificazione specifica per voci come “danno biologico, danno morale, danno esistenziale” nei reati di genere obbliga i giudici di merito a operare in un quadro senza una disciplina chiara (a differenza, ad esempio, degli incidenti stradali)

PROPOSTE UNCC IN AMBITO RISARCITORIO

Istituzione di Tabelle Oggettive: pensare a un sistema di quantificazione oggettivo, con tabelle cui gli estimatori del reato possano ispirarsi per valutare realmente e senza rinvii alla percezione del singolo, l’ammontare del risarcimento che spetta alla vittima.

Provvisionale Immediata: prevedere in questi casi una provvisionale da riconoscere immediatamente per evitare che l’autore del reato possa disperdere il proprio patrimonio prima del passaggio in giudicato.

Fondo di Garanzia per Insolvenza: istituire un fondo destinato a trattare tali richieste in caso di insolvenza del responsabile, con successiva rivalsa sull’autore del reato.

Solo attraverso l’adozione di queste misure, il Dipartimento Pari Opportunità dell’UNCC ritiene si possa assicurare che lo spazio digitale sia uno spazio di piena libertà e parità e che la giustizia fornisca una rapidità di risposta e competenza degli operatori. L’azione di contrasto deve essere bilanciata tra la funzione punitiva e quella protettiva (amministrativa/procedurale).

Infine, l’UNCC ha lanciato uno spunto di riflessione sull’incidenza della comunicazione perpetrata dai media sui casi di femminicidio, suggerendo che affamare il desiderio di emulazione generato dal passaggio continuo delle immagini degli autori, dedicando pari tempo al profilo della vittima e a quello del “maltrattante”, potrebbe essere utile a ridimensionare la notorietà di cui questi soggetti a lungo andare si rivestono.

Il Ruolo del Consenso e l’Attualità Normativa

A integrazione del quadro di contrasto alla violenza di genere, è essenziale considerare l’evoluzione del dibattito legislativo sul consenso nel contesto della violenza sessuale.

Reato di Violenza Sessuale e Consenso: l’approvazione del disegno di legge sul “consenso sessuale” da parte della Camera dei Deputati, in attesa del passaggio al Senato, mira a riformare l’art. 609-bis del Codice Penale. La proposta si allinea ai principi della Convenzione di Istanbul (art. 36) e ad altri Paesi europei, superando l’attuale focus sull’opposizione della vittima. La nuova formulazione proposta intende stabilire che l’atto sessuale è lecito solo se accompagnato da una manifestazione di consenso libero e consapevole da parte della vittima. L’assenza di un consenso esplicito, liberamente espresso e revocabile in qualsiasi momento, configurerebbe il reato.

La nuova formulazione enfatizza tre aspetti fondamentali, in linea con l’Art. 36 della Convenzione di Istanbul secondo cui il consenso deve essere:

- libero ovvero non deve essere ottenuto tramite costrizione, minaccia, inganno, o abuso di autorità, dipendenza. Non c’è libertà se la persona teme conseguenze negative o non ha alternative.

- Consapevole, la persona deve essere in grado di intendere e di volere l’atto. Non c’è consapevolezza se la persona è incapace di discernimento (es. per ubriachezza, uso di droghe, sonno, stato di incoscienza, età minore).

- Revocabile, il consenso non è “per sempre”. La persona può revocare il consenso in qualsiasi momento durante l’atto. Se una persona dice “No” o manifesta dissenso (anche non verbalmente), l’atto deve cessare immediatamente, altrimenti si configura il reato.

Nella pratica, i giudici non cercheranno un modulo firmato, ma valuteranno le circostanze del caso per capire se c’è stata una chiara indicazione di consenso. In sintesi, la riforma chiede che l’atto sessuale sia basato sul dialogo e sul rispetto reciproco della volontà, piuttosto che sull’assenza di una lotta fisica. È un cambio culturale prima che legale, in quanto il “” deve essere attivo, entusiasta, e non dato per scontato.

Questa riforma sul consenso costituisce un tassello fondamentale in un approccio sistemico che, come auspicato dall’UNCC, deve bilanciare la funzione punitiva con quella protettiva e preventiva, garantendo che ogni spazio, inclusa la dimensione digitale, sia uno spazio di piena libertà e parità.

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*Avv. Rosita Ponticiello, Coordinatrice Dipartimento Pari Opportunità dell’Unione Nazionale Camere Civili

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