Penale

Il contribuente che indirettamente sa di ispezioni nei propri confronti può procedere al ravvedimento operoso

Nel caso concreto la verifica era stata condotta nei confronti di una società che emetteva fatture per operazioni inesistenti, a beneficio del contribuente che prontamente ha saldato il debito con il Fisco

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di Giampaolo Piagnerelli

Il contribuente che - indirettamente - è venuto a conoscenza di verifiche anche nei propri confronti può procedere al ravvedimento operoso e chiudere la partita con il Fisco. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione (sentenza n.26274/23) le Entrate, nell'ambito di accertamenti nei confronti di una srl, ovvero il soggetto che emetteva le fatture false fornite al contribuente, hanno invitato quest'ultimo a fornire chiarimenti successivamente ai quali, prima che venisse compiuto alcun accertamento nei suoi confronti, il privato aveva provveduto al ravvedimento operoso, con il pagamento delle imposte dovute comprensive di interessi e sanzioni.

La soluzione di merito

Il giudice di merito, «ha ritenuto correttamente che fosse carente il predicato della formalità richiedendo l'articolo 13, comma 2, del Dlgs 74/2000 che l'autore del reato avesse avuto formale conoscenza di tali atti con riferimento alla comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva invitato il contribuente a chiarimenti nell'ambito della verifica fiscale compiuta in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti». Quindi il contribuente chiamato a fornire chiarimenti nell'ambito di un soggetto (solo) eventualmente implicato in un diverso reato (emissione di fatture per operazioni inesistenti) non ha avuto di fatto cognizione di un accertamento compiuto nei propri confronti.

Il verdetto della Cassazione

Si legge nella sentenza della Cassazione che in assenza, pertanto, di un'espressa previsione limitatrice, deve ritenersi conforme alla voluntas legis, la soluzione interpretativa che non limita l'applicazione della norma premiale nei confronti di un soggetto, qual è l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti ex articolo 2 del Dlgs 74/2000 che resta estraneo all'attività di accertamento compiuto sul soggetto emittente le suddette fatture.

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