Il curatore fallimentare può chiedere revoca del sequestro e impugnare gli atti cautelari
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. Lo hanno detto le sezioni Unite penali con la sentenza 13 novembre 2019 n. 45936.
L'appello verso le ordinanze di sequestro preventivo - A supporto la Corte valorizza il disposto dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, che, nel disciplinare l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, indica quali soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, oltre al pubblico ministero, all'imputato e al difensore di questi, anche «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione» (disposizione, questa, peraltro già dettata nel precedente articolo 322, in materia di riesame del decreto di sequestro preventivo, e puntualmente riportata nel successivo articolo 325, a proposito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che decidono nelle procedure di riesame e di appello).
Questa formulazione normativa, secondo le sezioni Unite, rende evidente il riferimento del legislatore alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, come soggetti diversi e non coincidenti, derivandone la legittimazione in capo anche a quest'ultima, da identificare nella persona che, anche senza vantare un diritto reale sul bene, sia tuttavia titolare di una situazione di fatto tutelata dall'ordinamento tale da dare luogo a una posizione giuridica autonoma del soggetto rispetto al bene: la persona avente diritto alla restituzione della cosa sequestrata, legittimata all'impugnazione dei provvedimenti dispositivi o confermativi del sequestro, è dunque identificabile in ragione della «disponibilità autonoma e giuridicamente tutelata del bene». E una disponibilità rispondente a queste caratteristiche, secondo il giudice di legittimità, è senza dubbio esistente in capo al curatore rispetto ai beni del fallimento, giacché, come disposto dall'articolo 42, comma 1, della legge Fallimentare «la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento», trasferendosi tale disponibilità, da quel momento, dal fallito proprio agli organi della procedura fallimentare (tra essi, il curatore fallimentare, incaricato dell'amministrazione della massa attiva nella prospettiva della conservazione della stessa ai fini della tutela dell'interesse dei creditori).
Con la propria decisione le sezioni Unite procedono così a integrale revisione di quanto in precedenza sostenuto dalla sentenza delle stesse sezioni Unite, 25 settembre 2014, Uniland, che si era espressa invece nel senso della mancanza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca del beni della società fallita; superando, nel contempo, anche quell'orientamento che aveva già limitato il principio della sentenza Uniland alla sola ipotesi in cui il sequestro preventivo fosse stato adottato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. sezione III, 12 luglio 2106, Amista).
Cassazione – Sezioni Unite penali – Sentenza 13 novembre 2019 n. 45936