Il guidatore che investe il pedone non ha colpa solo se fa tutto il possibile per evitare il sinistro
Occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e sia che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale
“In caso di investimento di un pedone, ai fini dell’integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell’art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione...