Il trasportatore che affida a terzi l’esecuzione della prestazione ne risponde con il mandante
Il mandatario (trasportatore principale) risulta responsabile, ex articolo 1228 del codice civile, nei confronti del mandante per il non corretto espletamento dell’incarico
Il trasportatore che non esegue personalmente la prestazione, ma si affida a terzi, in caso di disservizio, ne risponde direttamente nei confronti del mandante. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 28737/25.
La vicenda
Venendo al caso concreto una nota società di trasporto, avendo scelto di non eseguire personalmente la prestazione, ma di avvalersi dell’opera di un terzo sostituto e/o ausiliario...





