Responsabilità

Il trasportatore che affida a terzi l’esecuzione della prestazione ne risponde con il mandante

Il mandatario (trasportatore principale) risulta responsabile, ex articolo 1228 del codice civile, nei confronti del mandante per il non corretto espletamento dell’incarico

di Giampaolo Piagnerelli

Il trasportatore che non esegue personalmente la prestazione, ma si affida a terzi, in caso di disservizio, ne risponde direttamente nei confronti del mandante. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 28737/25.

La vicenda

Venendo al caso concreto una nota società di trasporto, avendo scelto di non eseguire personalmente la prestazione, ma di avvalersi dell’opera di un terzo sostituto e/o ausiliario...