Responsabilità

Scuola “esonerata” dall’evento dannoso per fatti in cui l’insegnante non è tenuto a vigilare

Vanno valutate le condizioni concrete del fatto da cui sia derivato un danno allo studente per il comportamento di un compagno compreso il fattore della maggiore età che non impone il controllo in ogni aspetto della vita a scuola

di Mirko Martini

Il rapporto tra livello di crescita degli alunni e libertà responsabile può far propendere verso una vigilanza più leggera in capo agli insegnanti verso gli studenti più grandi.

Dalla giurisprudenza emerge l’orientamento secondo cui l’età degli alunni è essenziale per imporre e per comprendere il grado della vigilanza degli insegnanti. Infatti con il crescere dell’età matura sussiste una maggiore autonomia e consapevolezza dei ragazzi e, conseguentemente, viene sempre meno l’obbligo di vigilanza degli insegnanti.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27923.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità contrattuale che sorge in caso di inadempimento dell’obbligazione in relazione all’obbligazione di vigilanza degli insegnanti sui propri alunni.

Responsabilità contrattuale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 del Codice civile il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sul punto è importante sottolineare che il presupposto fondamentale perché possa sorgere una responsabilità contrattuale è solamente la presenza alla base di un rapporto tra i due soggetti.

In relazione all’inadempimento, lo stesso, può avere a oggetto vari profili quale l’oggetto, il luogo ove la prestazione doveva essere adempiuta oppure ad esempio anche la diligenza di un soggetto e ciò che può far scaturire un inadempimento è anche il ritardo ovverosia a seguito di un adempimento tardivo.

Infine, è importante comprendere quale sia la disciplina del risarcimento del danno ai sensi della normativa italiana cosi da allineare il profilo risarcitorio a quello della responsabilità contrattuale.

Pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 1223 del Codice civile che statuisce che il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza che andremo a esaminare si soffermerà proprio sul rapporto della responsabilità degli insegnanti e il rapporto che sussiste tra gli alunni e i rispettivi insegnanti.

Il caso esaminato

Un giorno uno studente di una scuola superiore, durante una lezione di educazione fisica, veniva colpito senza volontarietà da un compagno con un casco subendo diversi danni alla bocca. A seguito di quanto occorso a causa del colpo subito con il casco da parte di un proprio compagno di scuola, l’alunno decise di ricorrere al tribunale di primo grado competente chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del dicastero del governo che gestiva l’istituto scolastico. Nel giudizio promosso si costituì il dicastero del governo che gestiva l’istituto scolastico contestando quanto lamentato dal ricorrente e chiedendo al Tribunale di primo grado territorialmente competente il completo rigetto. A seguito delle varie difese delle parti il Tribunale decise di accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo il risarcimento a favore dell’alunno contro il dicastero del governo che gestiva l’istituto scolastico.

Pertanto, alla luce della sentenza del tribunale di primo grado, il dicastero del governo che gestiva l’istituto scolastico decise di proporre gravame e resistenza innanzi alla Corte d’appello territorialmente competente insistendo per il rigetto della sentenza di primo grado sostenendo la completa assenza di rapporto contrattuale tra gli alunni e l’istituto scolastico con la conseguenza che non possa configurarsi una figura di responsabilità contrattuale con il conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Alla luce delle varie tesi difensive la Corte d’appello territorialmente competente, in completa riforma della sentenza del tribunale di primo grado, accoglieva l’appello sostenendo che il danno subito dallo studente non era causa imputabile all’istituto scolastico e aveva escluso una culpa in vigilando dell’insegnate in quanto l’evento dannoso si era perfezionato nello spogliatoio dove erano presenti studenti di maggiore età.

Avverso tale sentenza, lo studente decise di ricorrere in Cassazione con due motivi, ma dei quali il più importante e di rilievo per la nostra trattazione è il primo ovverosia la denuncia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 1, del Codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 1218 e 2048 del Codice civile.

Secondo il ricorrente, il fatto che l’insegnante di educazione fisica, essendo donna, non potesse accedere allo spogliatoio maschile non esime l’Istituto da responsabilità. L’istituto, infatti, avrebbe dovuto provvedere alla sorveglianza tramite un dipendente uomo, oppure adottare qualsiasi altra misura idonea a prevenire episodi del tipo di quello che, senza contestazioni, si è effettivamente verificato.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto che la Corte d’appello abbia correttamente seguito gli orientamenti giurisprudenziali attuali sul tema della responsabilità.

In particolare, gli ermellini sostengono che gli obblighi di sorveglianza e controllo gravanti sull’istituto scolastico devono essere commisurati a un livello di diligenza proporzionato alla natura del bene tutelato e alle specificità del caso concreto. Il corretto adempimento della prestazione, infatti, è il risultato di molteplici elementi, tra cui la predisposizione di risorse e di strumenti idonei a conseguire gli obiettivi previsti in condizioni ordinarie, secondo una valutazione relazionale e contestualizzata, fondata sulle circostanze effettive.

Pertanto, secondo la Corte di cassazione, ai fini di comprendere con precisione l’obbligo di vigilanza degli insegnati è importante comprendere l’età degli alunni, la quale al suo aumentare diminuisce la relativa responsabilità.

In conclusione, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e liquidato le spese secondo il principio della soccombenza.

 

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