La Cassazione ferma le polizze ‘salvamulte’: niente assicurazioni e manleve sulle sanzioni amministrative
Al centro della vicenda in commento (Cass. n.28967/2025) una polizza D&O contratta da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali
La Cassazione in una recentissima sentenza del 3 novembre scorso (n. 28967) è intervenuta su un tema di grande rilievo, la validità dei patti che trasferiscono l’onere economico di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
Il caso
La vicenda riguarda una polizza D&O (Directors & Officers Liability) che una società (Società A) aveva contratto a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali. Tra l’altro, la polizza prevedeva una garanzia per gli incarichi che i componenti di tali organi avessero ricoperto in altre società (Società B). Nel caso di specie, la Società A aveva denunciato un sinistro alla compagnia assicurativa per la sanzione che la Consob aveva comminato al proprio Presidente in qualità di amministratore della Società B. A fronte del rifiuto di pagare l’indennizzo, la Società A agiva contro la compagnia assicurativa. La domanda, rigettata in primo grado, veniva poi accolta dalla Corte d’Appello. La compagnia assicurativa ricorreva quindi per Cassazione, contestando la decisione d’appello nella parte in cui riteneva valida la manleva rilasciata dalla Società A al suo amministratore e indennizzabile la sanzione Consob.
La sentenza
La Cassazione dà ragione alla compagnia assicurativa. Nello specifico, richiamato l’art. 12 del codice delle assicurazioni private (CAP) – per cui sono vietate “le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” – la Corte ne individua la ratio nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti frustrata ove l’onere economico fosse trasferito dall’autore dell’illecito a un terzo. La Cassazione afferma quindi che la nullità prevista dal CAP rappresenta un’applicazione specifica della nullità generalmente prevista dal codice civile per i contratti con causa illecita. La Corte conclude dunque che la Corte d’Appello ha errato non solo nel ritenere la sanzione irrogata dalla Consob indennizzabile in base alla polizza D&O, ma anche nel considerare valida la sottostante manleva rilasciata dalla Società A al suo amministratore, affermando pure – a tale ultimo riguardo – l’irrilevanza del fatto che la manleva fosse posteriore alla commissione dell’illecito.
Gli impatti
Se il principio affermato in relazione alle polizze D&O non sorprende (ponendosi anzi in linea con le indicazioni tanto della legge quanto di dottrina e prassi contrattuale), la sentenza appare invece destinata a suscitare clamore per quanto più in generale affermato sui patti di manleva. La manleva costituisce infatti uno strumento molto frequente nella prassi, anche come patto collaterale di più ampi accordi: da operazioni straordinarie di M&A a situazioni di cambio di controllo e accordi di investimento, la manleva fa tipicamente la sua comparsa in tali contesti anche grazie alla sua particolare duttilità, potendo essere rilasciata, a seconda delle circostanze, dall’acquirente, dal venditore, dalla stessa società target e/o dal socio investitore tanto agli amministratori entranti al momento della nomina quanto a quelli uscenti al momento della loro cessazione, con formulazioni spesso molto ampie.
La sentenza – a quanto consta, la prima a occuparsi di una manleva relativa a sanzioni amministrative – è idonea a sollevare non pochi problemi nella prassi, non tanto con riferimento ai patti ex ante, cioè precedenti la commissione dell’illecito, sulla cui validità erano già emersi dubbi in dottrina a causa dei potenziali incentivi distorti che possono derivarne in ottica di deterrenza preventiva; quanto per l’affermazione della nullità anche in caso di manleva ex post, quando cioè un tema di incentivi distorti e deterrenza preventiva non dovrebbe ragionevolmente porsi.
Va rilevato che la sentenza prende posizione sul punto in poche righe, dando la sensazione possa trattarsi di un obiter dictum. Del resto, da quanto può comprendersi dalla sintesi dei fatti, per rigettare la domanda nei confronti della compagnia assicurativa la Cassazione non pare avesse bisogno di esprimersi sulla validità della manleva rilasciata dalla Società A al suo amministratore, bastando a tal fine affermare la non indennizzabilità delle sanzioni amministrative in base all’art. 12 del CAP. Se del caso, avrebbe potuto altresì richiamare l’art. 4, co. 3 del Regolamento IVASS n. 29/2009 che – con formulazione che appare calzante al caso di specie – stabilisce che “non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all’autore dell’illecito, quando l’ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso”. Ad ogni modo, il principio di diritto affermato dalla Corte (“in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”) parrebbe essere limitato a accordi di manleva comunque connessi a “contratti assicurativi”.
I prossimi passi
Obiter o meno, bisognerà vedere se quanto affermato nella sentenza in tema di manleva si tradurrà in un orientamento consolidato ovvero se la sua portata sarà più chiaramente circoscritta all’ambito assicurativo, avuto riguardo all’autonomia negoziale delle parti. Nel frattempo, gli operatori dovranno tener conto di questa sentenza in future operazioni, nonché rivedere i patti in essere per valutarne la tenuta alla luce della stessa. Ad ogni modo, l’auspicio è che la Corte possa tornare a occuparsi della questione in un futuro prossimo, anche in contesti dove non emergono profili assicurativi, dedicando alla questione l’attenzione (anche dal punto di vista motivazionale) che la sua rilevanza senz’altro merita.
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*Giuseppe Scassellati-Sforzolini, Paolo Rainelli, Bernardo Massella Ducci Teri - Cleary Gottlieb
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