Il rinvio ad horas dell’udienza in presenza del difensore non va notificato all’imputato
L’imputato cui sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione in giudizio che non rispetta però il termine di 20 giorni tra notifica e data dell’udienza non deve ricevere notifica del rinvio comunicato oralmente al difensore
In caso di notificazione della vocatio in iudicium all’imputato - poi non presente all’udienza inizialmente fissata - il giudice non è tenuto a notificargli anche il rinvio comunicato oralmente al difensore di fiducia, invece presente nella stessa udienza, dove viene eccepito e rilevato il mancato rispetto del minimo di venti giorni tra la notifica del decreto di citazione in giudizio e la data di fissazione dell’udienza.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 35910/2025 - ha rigettato il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata notifica al proprio domicilio del rinvio dell’udienza stabilito al fine del rispetto del termine dilatorio obbligatorio che nella prima fissazione risultava violato.
I fatti
Il ricorrente faceva rilevare che inizialmente la citazione in giudizio era stata oggetto di illegittimità per mancata notificazione nei confronti dell’imputato, ma rinnovato correttamente l’adempimento notificatorio nei confronti dell’imputato il vizio era stato di fatto sanato nell’ambito del procedimento rendedolo legittimamente proseguibile.
Successivamente però veniva rilevato il mancato rispetto del termine dilatorio tra la notifica rinnovata e la data dell’udienza fissata nell’ambito della quale il giudice, rilevato il vizio, aveva comunicato oralmente al difensore di fiducia dell’imputato presente in aula la nuova data rispettosa del termine imposto dalla legge.
L’imputato lamentava però che non gli fosse stato notificata la nuova fissazione dell’udienza rinviata. In particolare sosteneva che la comunicazione del rinvio al difensore di fiducia nell’udienza illegittimamente fissata non fosse provvedimento valido per la mancata notifica nei suoi confronti. Egli sosteneva, in effetti, che non essendo un imputato tecnicamente dichiarato assente il mandato del difensore non ricomprendeva la rappresentanza valida per ritenere legittimo il rinvio non notificato direttamente all’imputato.
L’esito alla Suprema corte
Spiega, invece, la Cassazione che il mandato al difensore di fiducia una volta conferito lo abilita pienamente alla comunicazione in udienza del rinvio tenuto conto del suo dovere professionale di informare la parte.







